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Fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature e sistemi di security presso i porti dell’AdSP del Nord Sardegna e di Oristano ai fini dei controlli previsti sui passeggeri dai piani di security – Importo a b.a.: € 3.529.260,00 + IVA, di cui € 3.024.140,00 per forniture ed € 505.120,00 per servizi di manutenzione

Soggetto aggiudicatore: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Oggetto: Fornitura, installazione e manutenzione di apparecchiature e sistemi di security presso i porti dell’AdSP del Nord Sardegna e di Oristano ai fini dei controlli previsti sui passeggeri dai piani di security – Importo a b.a.: € 3.529.260,00 + IVA, di cui € 3.024.140,00 per forniture ed € 505.120,00 per servizi di manutenzione
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 3.529.260,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 3.529.260,00 €
CIG: 8632471C6A
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: UFFICIO APPALTI E CONTRATTI CAGLIARI
Aggiudicatario : ALARM SYSTEM S.R.L.
Data di aggiudicazione: 03 maggio 2021 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 2.592.982,61 €
Data pubblicazione: 19 febbraio 2021 8:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 11 marzo 2021 15:00:00
Data scadenza: 18 marzo 2021 13:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
Documentazione Offerta Economica:

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

In relazione al paragrafo 10 del disciplinare di gara a pag. 9, con cui si richiede il requisito di capacità tecnica e professionale di “aver effettuato negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2018,2019, 2020) la regolare esecuzione, per ogni anno del triennio considerato, di un servizio di manutenzione analogo a quello della presente procedura a favore di Enti pubblici o di privati, per un importo minimo annuo di € 125.000,00 (centoventicinquemilaeuro/00) e la regolare fornitura di apparecchiature di sicurezza analoghe a quelle della presente procedura a favore di Enti pubblici o di privati, per un importo minimo complessivo annuo di € 500.000,00 (cinquecentomilaeuro/00)” , si chiede di confermare che: - per “servizio di manutenzione analogo a quello della presente procedura” si intende manutenzione di apparecchiature e sistemi di controllo pacchi e/o bagagli a favore di enti pubblici o di privati (ad es. porti e/o aeroporti e/o dogane); e - per “fornitura di apparecchiature di sicurezza analoghe a quelle della presente procedura” si intende la fornitura di apparecchiature e sistemi di controllo pacchi e/o bagagli a favore di enti pubblici o di privati (ad es. porti e/o aeroporti e/o dogane).

Risposta:

Per “servizio di manutenzione analogo a quello della presente procedura” si intende il servizio manutentivo di apparecchiature e sistemi di controllo quali:  bagagli a mano , bagagli da stiva, persone e mezzi  di trasporto (autoveicoli, furgoni, bus, etc.) effettuati per enti pubblici o privati che non si esauriscono con l'elenco indicato in quesito, ma sono da intendersi in generale, così come indicato nei docuemnti di gara.

Per “fornitura di apparecchiature di sicurezza analoghe a quelle della presente procedura” si intende la fornitura di apparecchiature e sistemi di controllo quali:  bagagli a mano , bagagli da stiva, persone e mezzi  di trasporto (autoveicoli, furgoni, bus, etc.) aventi quali committenti enti pubblici o privati che non si esauriscono con l’elenco indicato nel quesito, ma sono da intendersi in generale, così come indicato nei documenti di gara.

Chiarimento n. 2

Domanda:

In relazione al paragrafo 2.1 del capitolato tecnico a pag. 5 si chiede di confermare che le dimensioni minime del tunnel di ispezione devono essere altezza minima h = 1000 mm ; larghezza minima l = 1000 mm.

Risposta:

Si conferma che le dimensioni minime del tunnel di ispezione devono essere altezza minima h = 1000 mm ; larghezza minima l = 1000 mm

Chiarimento n. 3

Domanda:

In relazione al paragrafo 2.1 del capitolato tecnico a pag. 5 si chiede di chiarire cosa si intende per “CHIEDERE A REBUTTI E MURA” nei seguenti punti: - altezza del nastro trasportatore inferiore a 400mm (nastro basso); - n. 4 rulliere modulari di lunghezza pari ad 1 metro per ogni macchina radiogena

Risposta:

La frase “CHIEDERE A REBUTTI E MURA” è un refuso e pertanto deve intendersi cassata.

Chiarimento n. 4

Domanda:

In relazione al paragrafo 2.1 del capitolato tecnico a pag. 5 al punto in cui è richiesto un “UPS in grado di consentire il corretto spegnimento in caso di mancanza di corrente” si chiede di confermare che per "corretto spegnimento" si intende «arrestare il computer in modo corretto, in modo da evitare la perdita di dati».

Risposta:

Si conferma che per "corretto spegnimento" si intende ” l’arresto del computer in modo corretto al fine di evitare la perdita dei dati acquisiti fino al momento dell’interruzione dell’alimentazione elettrica del computer protetto dall’UPS”.

Chiarimento n. 5

Domanda:

In relazione al paragrafo 2.1 del capitolato tecnico a pag. 6 al punto in cui è richiesto che «è prevista a carico dell’Appaltatore la “Verifica annuale di Sorveglianza fisica per la radioprotezione delle apparecchiature radiogene” a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna e installazione delle forniture e fino alla scadenza del contratto di manutenzione” per ogni anno contrattuale» si chiede di confermare che l’appaltatore dovrà ingaggiare (sopportandone i costi) un esperto qualificato in materia di radioprotezione per effettuare la verifica annuale su ciascuna apparecchiatura.

Risposta:

La “Verifica annuale di Sorveglianza fisica per la radioprotezione delle apparecchiature radiogene” deve essere svolta da un esperto qualificato scelto dall’’Appaltatore di cui dovrà farsi carico dei costi, peraltro stimati nell’importo posto a base di gara.

 

Chiarimento n. 6

Domanda:

In relazione al paragrafo 2.2 del capitolato tecnico a pag. 5 in cui è indicato il requisito “dimensioni tunnel di ispezione: altezza = 750 mm; Larghezza = 900 mm” si chiede di considerare che le macchine in uso corrente sono di dimensioni minime di 800-850mm di larghezza e pertanto di chiede di confermare che le dimensioni minime del tunnel di ispezione devono essere larghezza minima l = 800 mm o 850 mm, apportando la relativa correzione

Risposta:

Si confermano le dimensioni minime del tunnel d’ispezione richieste in capitolato: altezza = 750 mm; Larghezza = 900 mm.

Chiarimento n. 7

Domanda:

In relazione al paragrafo 13 del disciplinare di gara a pag. 10, si chiede di confermare che la garanzia provvisoria in forma di fideiussione bancaria e l’impegno al rilascio della cauzione in forma di dichiarazione di un istituto bancario non necessitano di autentica notarile della sottoscrizione e possono essere rilasciate con firma digitale del legale rappresentante o del procuratore dell’istituto bancario emittente

Risposta:

Si conferma che la cauzione provvisoria non necessita di autentica notarile

Chiarimento n. 8

Domanda:

In relazione al paragrafo 2.1 del capitolato tecnico a pag. 6 al punto in cui è richiesto un “sistema che consenta di acquisire le immagini in sequenza che vengano automaticamente aggiornate tramite una memoria digitale multipla” si chiede di specificare in dettaglio il significato e i requisiti di "Memoria digitale multipla". Grazie e cordialmente

Risposta:

Una delle caratteristiche che ordinariamente sono richieste per l’unità operativa di apparecchiature radiogene dedicate a controlli di security su bagagli è il sistema di acquisizione delle immagini in sequenza; immagini che vengono aggiornate automaticamente tramite una memoria digitale multipla che ne consente l’archiviazione in maniera sequenziale, senza che le stesse siano sovrapponibili. Per quanto riguarda i requisiti, le caratteristiche della memoria digitale multipla saranno oggetto di valutazione dell’offerta.

Chiarimento n. 9

Domanda:

In relazione al paragrafo 2.1 del capitolato tecnico a pag. 6 al punto in cui è richiesto che “L’unità di controllo dovrà essere predisposta con modulo di connessione di rete ethernet, di cui l’offerente dovrà dettagliare le funzionalità e prestazioni proposte” si chiede di confermare che tale requisito debba intendersi quale richiesta che “il funzionamento dell’unità e l'analisi delle immagini dovranno essere eseguiti in modo remoto, tramite il modulo di connessione di rete ethernet”. Grazie e cordialmente

Risposta:

La predisposizione con modulo di connessione di rete ethernet per l’unità di controllo è stata richiesta per consentire le attività di assistenza sull’unità di controllo anche da remoto e solo in casi straordinari, escludendo che tali attività debbano essere svolte ordinariamente con tale modalità.

Chiarimento n. 10

Domanda:

Con riferimento all'Istanza di partecipazione e a quanto indicato nel disciplinare di gara (parag. 10 pag. 8), si chiede di chiarire che siano corretti gli anni riferiti ai tre esercizi antecedenti richiesti per la capacità economica e finanziaria. Gli anni indicati infatti sono differenti rispetto a quelli richiesti per la capacità tecnica e professionale.

Risposta:

Il fatturato globale minimo annuo, è riferito agli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando. I bilanci approvati e depositati sono dunque relativi agli anni 2017-2018-2019. La regolare esecuzione di un servizio di manutenzione analogo a quello della procedura reso a favore di Enti pubblici o di privati è riferita agli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara e dunque agli anni 2018,2019 e 2020, in quanto può essere attestata dal committente a prescindere dall’approvazione dei bilanci.

Chiarimento n. 11

Domanda:

Con riferimento all'Istanza di partecipazione (punto BB) si chiede di chiarire come mai venga richiesto il committente trattandosi di fatturato globale annuo dell'impresa. Si chiede di precisare che non si tratti di un refuso.

Risposta:

Si conferma che trattasi di un refuso.

 

Chiarimento n. 12

Domanda:

si richiede per quanto riguarda la macchina radiogena installata sull’automontato (cap 2.2 capitolato speciale appalto) di confermare una tolleranza di più o meno 5cm in altezza o larghezza sulle dimensioni del tunnel considerando comunque che la somma dei due lati non sia inferiore a quella richiesta nel cap 2.2 del capitolato di gara. Questo perché non tutte le machine radiogene hanno le dimensioni richieste dalla stazione appaltante.

Risposta:

Le dimensioni richieste dalla stazione appaltante sono minime e pertanto non è ammessa una tolleranza in difetto.

Chiarimento n. 13

Domanda:

si richiede di confermare che il Gruppo elettrogeno autonomo installato sul veicolo furgonato (cap 2.2 del capitolato speciale d’appalto) possa essere alimentato dal motore termico del veicolo.

Risposta:

Il gruppo elettrogeno dovrà essere autonomo e dunque non potrà essere alimentato dal motore termico del veicolo.

Chiarimento n. 14

Domanda:

Si fa presente che la circolare sec 07 del 31.07.2015 di Enac a cui si fa riferimento nel CSA al punto 2.5, è stata abrogata e sostituita dalla disposizione del direttore generale di ENAC n 35 del 17.09.2019. Visto e considerato che ENAC ha sottoscritto in data 8/12/2008 l’Administrative Arrangements che ha attivato il Common Evaluation Process (CEP) of Security Equipment, con cui si è impegnata a riconoscere i risultati dei Test effettuati presso i Centri di Test; Si chiede a codesto spett.le ente di confermare che il riferimento alla sec 07 del CSA è un refuso e che pertanto verranno ammessi alla procedura di gara tutti gli apparati a raggi x che alla data di presentazione dell’offerta avranno ottenuto la certificazione ricevuta da uno dei laboratori degli stati membri del pool accreditato da ECAC che utilizza metodologie di test definite secondo il CTM (common testing methodology).

Risposta:

Verranno accettati gli apparati di sicurezza testati e valutati positivamente dai centri di Test autorizzati da ECAC e pubblicati sul sito ECAC (CEP NEWS http://www.ecac-ceac.org/cep) che, in forza della richiamata disposizione del direttore generale di ENAC n 35 del 17.09.2019, sono riconosciuti in Italia senza ulteriori formalità per il solo impiego aeroportuale e sono pertanto idonei a essere utilizzati negli aeroporti italiani per l’effettuazione dei prescritti controlli di sicurezza. Il riconoscimento è valido solo per la configurazione descritta nel sito, se non diversamente indicato in modo esplicito.

Chiarimento n. 15

Domanda:

In merito alle certificazioni degli apparati a raggi-X per i quali si richiede la conformità ai requisiti normativi (cap. 12 del Reg UE 1998/2015, Decisione della Commissione UE 8005/2015 e SEC.07 “abrogata” e successive disposizioni ENAC) si chiede di confermare la possibilità di presentare offerta per apparati che dovranno ottenere le suddette certificazioni e requisiti di conformità pena esclusione entro la data di consegna e collaudo delle forniture e non alla data di presentazione dell’offerta.

Risposta:

Si conferma quanto stabilito nel CSA al paragrafo 2.6 che stabilisce che tutte le apparecchiature radiogene dovranno possedere le certificazioni e i requisiti di conformità richiesti entro la data prevista per la presentazione dell’offerta, pena l’esclusione.

Chiarimento n. 16

Domanda:

In relazione al paragrafo 2.9 (rilevatore di esplosivi portatile) del capitolato tecnico a pag. 14 si segnala che sono disponibili sul mercato molte tecnologie diverse che vengono utilizzate per il rilevamento di esplosivi. Tra queste, IMS (Ion Mobility Spectrometry) si è dimostrata la tecnologia più affidabile, perché è l'unica ad essere stata certificata dalle organizzazioni dell'aviazione civile come ECAC, TSA, CAAC. IMS è anche la tecnologia di rilevamento più avanzata utilizzata dalle dogane internazionali per la rilevazione di esplosivi e narcotici. Il sistema di rilevamento di esplosivi basato sulla tecnologia IMS può fornire un rilevamento rapido con tempi di analisi inferiori a 10 secondi e i suoi falsi positivi sono inferiori all'1%. Entrambe queste due caratteristiche rappresentano un miglioramento significativo rispetto ai requisiti minimi del presente appalto. Quindi, al fine di offrire ai porti una soluzione alternativa affidabile per il rilevamento di esplosivi, si rende comunque necessario adeguare alcuni parametri, peraltro secondari e al tempo stesso necessari per consentire ai partecipanti di offrire la predetta tecnologia e pertanto si chiede di chiarire i seguenti punti: 1. si prega di confermare che il peso di 4 kg può essere accettato, invece di meno di 1,5 kg; 2. si prega di confermare che il tempo di avvio di 20 minuti può essere accettato, invece di meno di 4 minuti.

Risposta:

Non verranno accettati parametri differenti rispetto a quelli stabiliti in capitolato per il rilevatore di esplosivi. Nello specifico si confermano i valori di peso (inferiore a 1,5 Kg) e di operatività dell’apparato (inferiore a 4’).

Chiarimento n. 17

Domanda:

In relazione al paragrafo 2.1 del capitolato tecnico a pag. 6 al punto in cui è richiesto che «per numero 5 (cinque) apparati radiogeni, da installare all’esterno presso varchi di controllo e al di sotto di strutture prefabbricate di dimensioni pari a circa 9 m X 12 m aperte su due lati, l’offerente dovrà prevedere la fornitura di idonee protezioni per esterno, necessarie a preservare il macchinario in condizioni non operative o di riposo» si prega di indicare la temperatura e l'umidità dell'ambiente esterno da considerare.

Risposta:

Le condizioni termo igrometriche medie da considerare ai fini della scelta delle protezioni delle macchine radiogene da installare all’esterno sono consultabili in siti specializzati, quali ad es. ilmeteo.it, che contengono anche dati storici.

Chiarimento n. 18

Domanda:

Si prega di confermare che sia sufficiente ai fini dell’ammissione alla gara per il requisito tecnico professionale, un fatturato di 500.000€ che derivi da contratti di fornitura di apparati radiogeni anche se non avente ad oggetto apparati ricetrasmittenti VHF o sistemi di ispezione veicolare sottoscocca.

Risposta:

Si conferma che ai fini dell’ammissione alla gara per il requisito tecnico professionale è ammesso un fatturato di 500.000€ che derivi da contratti di fornitura di apparati radiogeni anche se non avente ad oggetto apparati ricetrasmittenti VHF o sistemi di ispezione veicolare sottoscocca

Chiarimento n. 19

Domanda:

Si prega di confermare che nel valore delle forniture al punto 7.1 del Capitolato Speciale di Appalto riferito ai 63 apparati ricetrasmittenti portatili, pari a 74.340,00€, sono incluse anche le 4 basi station DMR.

Risposta:

Si conferma che nel valore delle forniture al punto 7.1 del Capitolato Speciale di Appalto riferito ai 63 apparati ricetrasmittenti portatili, pari a 74.340,00 €, sono incluse anche le 4 basi station DMR.

Chiarimento n. 20

Domanda:

In relazione al paragrafo 2.2 del capitolato tecnico a pag. 7 relativo a “Impianto Radiogeno Automontato” Si prega di confermare che il peso totale dell'Impianto Radiogeno Automontato compreso l'autoveicolo furgonato, il sistema d'ispezione a raggi X e il generatore autonomo non deve essere superiore a 3,5t secondo le normative di categoria B. Grazie e cordiamente

Risposta:

Si conferma quanto stabilito al paragrafo 2.2 del Capitolato Speciale d’Appalto per l’impianto radiogeno automontato: il suddetto impianto sarà costituito da un sistema d' ispezione a raggi X integrato all'interno di un autoveicolo furgonato, equipaggiato con gruppo elettrogeno autonomo e impianto di condizionamento, idoneo alla guida con abilitazione di categoria “B”.

Chiarimento n. 21

Domanda:

Atteso che: • la Corte di Giustizia UE , nelle pronunce del 26/09/2019 in causa C-63/18 e del 27/11/2019 in causa C-402/18, ha ritenuto incompatibili con il diritto comunitario i limiti al subappalto stabiliti ai commi 2 e 14 dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; • sulla scorta di tali pronunce, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 8101 del 17 dicembre 2020, ha disapplicato la disposizione recante limite percentuale al subappalto in quanto incompatibile con l’ordinamento UE (17. Con il quinto motivo riproposto, le società deducono la violazione dell’Art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici, in quanto la quota del servizio che xxxx intende subappaltare eccede il limite del 30% fissato dalla norma citata. 17.1 Il motivo è infondato, posto che la norma del Codice dei Contratti Pubblici che pone limiti al subappalto deve essere disapplicata in quanto incompatibile con l’ordinamento Euro-Unitario, come affermato dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia U.E., Sezione Quinta, C-63/18 del 26/09/2019; Id. C-402/18 del 27/11/2019; in termini Consiglio di Stato,V,16 Gennaio 2020 n. 389, che ha puntualmente rilevato come – i limiti ad esso relativi (30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, secondo la formulazione del comma 2 della disposizione richiamata applicabile ratione temporis, […], deve ritenersi superato per effetto delle Sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione Europea), si chiede conferma a codesta spettabile Amministrazione della non applicabilità di un limite percentuale al subappalto.

Risposta:

La Stazione Appaltante, coerentemente con la vigente normativa nazionale, applicherà al subappalto il limite del 40 %.

Chiarimento n. 22

Domanda:

Al paragrafo 2.7 si riporta "...con l’impiego della banda operativa VHF con frequenza dedicata e sottoposta a licenza MISE...." quindi è definita la banda VHF di funzionamento dei sistemi DMR. Ma al punto "Descrizione portatili DMR" dello stesso paragrafo si chiedono apparati portatili " Frequency UHF1:400-470MHz ; VHF:136-174MHz" si chiede se si intende averli in frequenza VHF in accordo con quanto chiesto per le stazioni radio base oppure si desidera avere un sistema in UHF. i portatili non possono avere la doppia frequenza nella stessa unità.

Risposta:

Gli apparati portatili si intende averli in frequenza VHF, in accordo con quanto chiesto per le stazioni radio. La caratteristica indicata al punto “Descrizione potatili DMR” nel CSA : “Frequency UHF1:400-470MHz ; VHF:136-174MHz” dovrà dunque essere intesa come “Frequency VHF:136-174MHz”, escludendo dunque la possibilità della frequenza UHF.

Chiarimento n. 23

Domanda:

In merito al punto 2.9 si chiede se un peso di 2.5 kg può essere ritenuto accettabile, con tutte le altre caratteristriche invariate o migliorative, avendo come miglioramento importante la non necessità di consumabili per il rilevamento in quanto la tecnica di funzionamento è innovativa e questo comporterà un notevole risparmio economico in fase di operatività.

Risposta:

Si conferma quanto previsto nel CSA che prevede un peso dell’apparato rilevatore di esplosivi portatile, completo di componenti accessori e parti di consumo necessarie al campionamento, inferiore a 1,5 Kg.

Chiarimento n. 24

Domanda:

Si chiede di confermare che non integra subappalto l’eventuale subcontratto affidato dall’aggiudicatario a soggetti terzi nel quale non sia presente anche solo una delle due condizioni di valore e di incidenza della manodopera che devono sussistere congiuntamente affinché si configuri il subappalto (art. 105 comma 2, secondo capoverso, del d.lgs. n. 50/2016 e smi), come affermato dalla giurisprudenza, secondo cui le due condizioni di cui alla predetta disposizione debbono sussistere non alternativamente, ma cumulativamente per aversi subappalto (Recentemente: T.A.R. Liguria, Sez. II, 13 agosto 2019, n. 702 – T.A.R. Venezia, 13.02.2020 n. 153).

Risposta:

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.