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SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL TERMINAL RO RO NEL PORTO CANALE

Soggetto aggiudicatore: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Oggetto: SERVIZIO DI VERIFICA DEI PROGETTI DEFINITIVO ED ESECUTIVO DELL’INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL TERMINAL RO RO NEL PORTO CANALE
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 1.613.816,64 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 1.613.816,64 €
CIG: 9179795E77
CUP: D21G06000020003
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: UFFICIO APPALTI E CONTRATTI CAGLIARI
Aggiudicatario : ITS Controlli Tecnici S.p.A.
Data di aggiudicazione: 28 ottobre 2022 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 447.511,35 €
Data pubblicazione: 23 maggio 2022 13:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 10 giugno 2022 13:00:00
Data scadenza: 16 giugno 2022 14:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica criterio A
  • Offerta tecnica criterio B
Documentazione Offerta Economica:

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Spettabile Stazione Appaltante, in ordine ai Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 5.3 del Disciplinare di gara, e in particolare con riferimento alla richiesta di “avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di verifica di progetti […] per le categorie D.01, V.02, D.04, IB.08 e E.04 previste dal DM 17/06/2016” si chiede di confermare che per la classe e categoria D.01, che cuba circa il 70% dell’importo delle opere e all’interno della quale sono raggruppate genericamente tutte le opere di navigazione interna e portuali, anche se non soprattutto di matrice strutturale (categoria infatti assente nella suddivisione dell’importo opere), il requisito sia comprovabile anche mediante la presentazione di servizi riferiti alle categorie S.05 e S.06, aventi grado di complessità maggiore ed evidentemente idonee a soddisfare la richiesta analogia in quanto afferiscono ad opere quali Dighe, Opere di difesa, Opere strutturali di notevole importanza, ecc. (vedasi “identificazione delle opere” all’interno dell’allegato Z-1 al citato DM 17/6/2016). D’altro canto si noti come una diversa interpretazione si presenterebbe come estremamente limitante per la partecipazione alla procedura oltre che disallineata con l’interpretazione ormai pacificamente accolta in materia di analogia dei requisiti sul tema della categoria D.01 (vedasi ad esempio la procedura di gara per la verifica del progetto relativo alla nuova Diga Foranea di Genova, in cui analogo quesito è stato accolto favorevolmente). In attesa di un cortese riscontro, inviamo i nostri migliori saluti.

Risposta:

Con riferimento alla richiesta, si comunica che la categoria D.01 comprende oltre che opere strutturali, afferenti in particolar modo al palancolato ed alle relative opere in c.a., anche opere di arginatura delle vasche di colmata, dragaggi, opere di consolidamento mediante trattamenti colonnari, opere a scogliera, briccole d’ormeggio e arredi di banchina. Pertanto, non può intendersi ricompresa l’intera categoria D.01 nelle categorie S.05 o S.06. Al fine, comunque, di consentire la massima partecipazione alla gara si consente, esclusivamente quale requisito di partecipazione alla presente procedura (e non già anche per il riconoscimento della relativa parcella) la dimostrazione dei requisiti anche con l’inserimento della categoria S.05 (che può essere dimostrata anche con la S.06, avendo grado di complessità superiore) relativamente alle voci di computo metrico estimativo relative a “palancolato” (€ 37´164´028,57) e “briccole d'ormeggio - accosto passerelle pedonali” (€ 9´974´422,02). Pertanto, le categorie vengono così modificate: D.01 € 123.256.807,47 S.05 € 47.534.062,84 V.02 € 35.861.509,69 IB.08 € 16.065.415,22 D.04 € 12.221.905,04 E.04 € 7.058.747,92 Si rappresenta, tuttavia, che il requisito relativo alla categoria S.05 e/o S.06, stante la specificità dell’intervento, deve essere dimostrato con riferimento ad opere marittime e non già, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad opere strutturali relative a edilizia, ponti, etc.

Chiarimento n. 2

Domanda:

In relazione ai Requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 5.3 del Disciplinare di gara, si domanda a codesta Stazione Appaltante se la comprova del requisito inerente la classe e categoria D.01 possa essere soddisfatta anche mediante le classi e categorie D.04 e D.05, in virtù del fatto che all'interno della stessa categoria d'opera, gradi di complessità maggiore qualificano l’operatore anche per opere di complessità inferiore (in applicazione dell’art. 8 del D.M. Giustizia 17 Giugno 2016, in quanto le ID opere D.04 e D.05 sono all’interno della stessa categoria e presentano grado di complessità rispettivamente pari a 0,65 e a 0,80, ovvero rispettivamente pari e superiore a 0,65 della D.01). In proposito si segnala che analoga richiesta è stata accolta in gara bandita su Opere affini dall’Autorità Portuale del Mare di Sicilia Occidentale - verifica della progettazione esecutiva dei “Lavori di dragaggio del porto di Trapani” con scadenza 10.06.2021. In risposta al quesito in merito alla possibilità di “utilizzare servizi classificati in categoria IDRAULICA con ID opere D.05 in applicazione dell’art. 8 del D.M. Giustizia 17 Giugno 2016, in accordo con quanto indicato nell’Avviso, in quanto l’ID opere D.05 è all’interno della stessa categoria e presenta grado di complessità pari a 0,80 (superiore a 0,65 della D.01)”, la SA ha infatti confermato che “all'interno della stessa categoria d'opera, gradi di complessità maggiore qualificano l’operatore economico/professionista anche per opere di complessità inferiore”.

Risposta:

In merito al quesito, si comunica che la richiesta non può essere accolta. Infatti, come precisato dalle Linee Guida Anac n.1, la dicitura che “gradi di complessità maggiore qualificano per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera” (art.8 del DM 17/06/2016) risulta sempre applicabile per le opere inquadrabili nelle categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”. Mentre nelle altre categorie convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità, che richiedono pertanto valutazioni specifiche. Nel caso di specie la categoria D.01 è afferente a “Opere di navigazione interna e portuali” e non può essere assimilata alle categorie D.04 e/o D.05 che sono relative ad “acquedotti e fognature”. Al fine, comunque, di favorire la massima partecipazione alla gara, si consente, esclusivamente quale requisito di partecipazione alla presente procedura (e non già anche per il riconoscimento della relativa parcella), la dimostrazione dei requisiti con l’inserimento della categoria S.05 (o S.06, avendo grado di complessità superiore) relativamente alle voci di computo metrico estimativo relative a “palancolato” (€ 37´164´028,57) e “briccole d'ormeggio - accosto passerelle pedonali” (€ 9´974´422,02). Pertanto, le categorie vengono così modificate: D.01 € 123.256.807,47 S.05 € 47.534.062,84 V.02 € 35.861.509,69 IB.08 € 16.065.415,22 D.04 € 12.221.905,04 E.04 € 7.058.747,92 Si rappresenta, tuttavia, che il requisito relativo alla categoria S.05 e/o S.06, stante la specificità dell’intervento, deve essere dimostrato con riferimento ad opere marittime e non già, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad opere strutturali relative a edilizia, ponti, etc.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Buongiorno, formuliamo le seguenti richieste di chiarimento: 1. Con riferimento al criterio A dell'offerta tecnica, si chiede conferma che si debbano utilizzare esclusivamente servizi di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 (Verifica preventiva della progettazione) e pertanto, a titolo esemplificativo, non possano essere ritenuti idonei esami del progetto nell’ambito di servizi di controllo tecnico ai fini assicurativi (rilascio polizza decennale postuma). 2. Con riferimento al criterio A dell’offerta tecnica, si chiede conferma che è richiesto l’inserimento dei curricula di ciascun professionista (esecutori dei singoli servizi) che ha partecipato all’esecuzione di ognuno dei tre servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni presentati, oltre che i curricula dei professionisti selezionati per l’espletamento del servizio oggetto della presente procedura (professionisti personalmente responsabili nell’espletamento delle varie parti del servizio) descritti nella relazione metodologica di cui al criterio B. 3. Con riferimento al criterio A dell’offerta tecnica, si chiede conferma che alla relazione di 10 pagine possono essere allegate al massimo 3 tavole grafiche in formato max A3 e che dunque l’indicazione riportata a pagina 27 del Disciplinare di Gara “Le schede tecniche non rientrano nel suddetto numero massimo” trattasi di refuso o, in alternativa, si chiede di specificare a quali “schede tecniche” ci si riferisce. 4. Con riferimento al criterio B dell’offerta tecnica, si chiede se sono previste delle limitazioni di carattere/formato relative alla “scheda contenente la composizione del gruppo di lavoro” e se questa è da considerarsi in aggiunta alle 3 tavole grafiche in formato max A3 da allegare alla relazione tecnica illustrativa-metodologica. 5. In caso di RTI tra società italiane e società estere, si chiede conferma che per i professionisti del gruppo di lavoro sia richiesta una adeguata conoscenza delle normative applicabili e della lingua italiana superiore al livello B2 secondo gli standard europei di riferimento. Cordiali saluti

Risposta:

In merito ai quesiti posti si fa presente quanto segue: 1- Come previsto dalla Linee Guida Anac n.1, si comunica che la dimostrazione dei requisiti può essere dimostrata mediante appalti di servizi di verifica, nonché di progettazione e/o direzione dei lavori. Non sono idonei, invece, i servizi di controllo tecnico ai fini assicurativi. 2- Relativamente al criterio A non è necessario l’inserimento dei CV dei professionisti facenti parte del Gruppo di Lavoro che ha partecipato all’esecuzione dei tre servizi. Infatti, come indicato nei “Criteri motivazionali” del Disciplinare di Gara (art.11.2), la valutazione dei CV inciderà esclusivamente nella valutazione del criterio B. 3- Si conferma, relativamente al Criterio A, che la relazione deve essere composta di n.10 pagine ed al massimo n.3 tavole grafiche. Le “schede tecniche” non sono “tavole grafiche” e, pertanto, non rientrano nel suddetto numero massimo (art.9.2 – Contenuti dell’offerta tecnica del Disciplinare di Gara). 4- L’art.9.2 – Contenuti dell’offerta tecnica del Disciplinare di Gara prevede quanto segue “La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di 10 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4 numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Times New Roman, dimensione 12. Alla relazione possono essere allegate al massimo 3 tavole grafiche in formato max A3. Non sono computabili nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari nonché i curriculum di ciascun professionista facente parte del gruppo di lavoro”. Pertanto, non vi sono limiti per il carattere / formato o nel numero per la scheda contenente la composizione del gruppo di lavoro”. 5- Si conferma la necessità che tutti i professionisti impegnati nella verifica del progetto di cui trattasi abbiano conoscenza delle normative italiane/comunitarie applicabili, nonché della lingua italiana. Non è richiesto un livello minimo certificato.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Buongiorno, formuliamo le seguenti richieste di chiarimento: 1. Con riferimento al criterio A dell'offerta tecnica, si chiede conferma che si debbano utilizzare esclusivamente servizi di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 (Verifica preventiva della progettazione) e pertanto, a titolo esemplificativo, non possano essere ritenuti idonei esami del progetto nell’ambito di servizi di controllo tecnico ai fini assicurativi (rilascio polizza decennale postuma). 2. Con riferimento al criterio A dell’offerta tecnica, si chiede conferma che è richiesto l’inserimento dei curricula di ciascun professionista (esecutori dei singoli servizi) che ha partecipato all’esecuzione di ognuno dei tre servizi analoghi svolti negli ultimi dieci anni presentati, oltre che i curricula dei professionisti selezionati per l’espletamento del servizio oggetto della presente procedura (professionisti personalmente responsabili nell’espletamento delle varie parti del servizio) descritti nella relazione metodologica di cui al criterio B. 3. Con riferimento al criterio A dell’offerta tecnica, si chiede conferma che alla relazione di 10 pagine possono essere allegate al massimo 3 tavole grafiche in formato max A3 e che dunque l’indicazione riportata a pagina 27 del Disciplinare di Gara “Le schede tecniche non rientrano nel suddetto numero massimo” trattasi di refuso o, in alternativa, si chiede di specificare a quali “schede tecniche” ci si riferisce. 4. Con riferimento al criterio B dell’offerta tecnica, si chiede se sono previste delle limitazioni di carattere/formato relative alla “scheda contenente la composizione del gruppo di lavoro” e se questa è da considerarsi in aggiunta alle 3 tavole grafiche in formato max A3 da allegare alla relazione tecnica illustrativa-metodologica. 5. In caso di RTI tra società italiane e società estere, si chiede conferma che per i professionisti del gruppo di lavoro sia richiesta una adeguata conoscenza delle normative applicabili e della lingua italiana superiore al livello B2 secondo gli standard europei di riferimento. Cordiali saluti

Risposta:

In merito ai quesiti posti si fa presente quanto segue: 1- Come previsto dalla Linee Guida Anac n.1, si comunica che la dimostrazione dei requisiti può essere dimostrata mediante appalti di servizi di verifica, nonché di progettazione e/o direzione dei lavori. Non sono idonei, invece, i servizi di controllo tecnico ai fini assicurativi. 2- Relativamente al criterio A non è necessario l’inserimento dei CV dei professionisti facenti parte del Gruppo di Lavoro che ha partecipato all’esecuzione dei tre servizi. Infatti, come indicato nei “Criteri motivazionali” del Disciplinare di Gara (art.11.2), la valutazione dei CV inciderà esclusivamente nella valutazione del criterio B. 3- Si conferma, relativamente al Criterio A, che la relazione deve essere composta di n.10 pagine ed al massimo n.3 tavole grafiche. Le “schede tecniche” non sono “tavole grafiche” e, pertanto, non rientrano nel suddetto numero massimo (art.9.2 – Contenuti dell’offerta tecnica del Disciplinare di Gara). 4- L’art.9.2 – Contenuti dell’offerta tecnica del Disciplinare di Gara prevede quanto segue “La relazione dovrà essere costituita da un numero massimo di 10 cartelle (una cartella equivale ad una facciata) in formato A4 numerata progressivamente in ogni cartella, redatta con carattere Times New Roman, dimensione 12. Alla relazione possono essere allegate al massimo 3 tavole grafiche in formato max A3. Non sono computabili nel numero delle cartelle le copertine, gli eventuali sommari nonché i curriculum di ciascun professionista facente parte del gruppo di lavoro”. Pertanto, non vi sono limiti per il carattere / formato o nel numero per la scheda contenente la composizione del gruppo di lavoro”. 5- Si conferma la necessità che tutti i professionisti impegnati nella verifica del progetto di cui trattasi abbiano conoscenza delle normative italiane/comunitarie applicabili, nonché della lingua italiana. Non è richiesto un livello minimo certificato.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Spett.le Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sardegna, con la presente siamo a sottoporvi i seguenti chiarimenti: - Con riferimento al requisito 5.3 Requisiti di capacità economica e fininziaria: “Avvenuto svolgimento, negli ultimi dieci anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso (ossia relativo alle stesse classi e categorie di opere per le categorie D.01, V.02, D.04, IB.08 e E.04 previste dal DM 17/06/2016).” Si chiede conferma di poter utilizzare servizi analoghi per tipologia che prevedano anche la categoria da DM Strutture non prevista nel presente appalto e che si presume sia stata assorbita da questo ente nella categoria D.01. Quanto richiesto trova fondamento nella descrizione delle categorie da DM dove nella D.01 andrebbero inserite solo le opere ricadenti nelle “Opere di navigazione interna e portuali” a queste vanno affiancate le categorie edilizie, strutture, impianti etc. se presenti. Trattandosi di un’opera altamente complessa è inverosimile l’assenza delle categorie strutture ed in particolare delle S.05 ed S.06 che hanno un grado di complessità rilevante e maggiore di quello richiesto. - Si chiede conferma che, con riferimento al gruppo di lavoro, in caso di RTI composta da società italiane e società estere, i professionisti che svolgeranno l'attività dovranno possedere una adeguata conoscenza della normativa di riferimento e della lingua italiana in modo da garantire quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e smi. - Con riferimento alla polizza di responsabilità civile professionale richiesta da Disciplinare, si chiede conferma che quanto indicato al p.to 16.4 Garanzie "10% del valore dell’opera” trattasi di refuso, e che debba intendersi invece un massimale minimo pari l'importo del contratto di appalto. Tale considerazione trova fondamento in virtù dei soggetti coinvolti nell'intero processo (progettista, verificatore, DL, CSE, impresa esecutrice dei lavori, ecc.) e le relative responsabilità in termini anche percentuali derivanti da ciascun attore coinvolto. Inoltre si chiede di chiarire come si debba procedere in caso di raggruppamento in cui ciascun soggetto è già in possesso di polizza per la verifica (somma dei massimali di ciascun operatore raggruppato) - Alla luce dei chiarimenti sopra esposti si chiede cortesemente proroga, anche solo di qualche giorno, dei termini della presentazione delle offerte. Rimaniamo in attesa di Vostro cortese riscontro. Cordiali saluti

Risposta:

In merito ai quesiti richiesti si fa presente quanto segue: 1- al fine di consentire la massima partecipazione alla gara è consentita, esclusivamente quale requisito di partecipazione alla presente procedura (e non già anche per il riconoscimento della relativa parcella) la dimostrazione dei requisiti anche con l’inserimento della categoria S.05 (che può essere dimostrata anche con la S.06, avendo grado di complessità superiore) relativamente alle voci di computo metrico estimativo relative a “palancolato” (€ 37´164´028,57) e “briccole d'ormeggio - accosto passerelle pedonali” (€ 9´974´422,02). Pertanto, le categorie vengono così modificate: D.01 € 123.256.807,47 S.05 € 47.534.062,84 V.02 € 35.861.509,69 IB.08 € 16.065.415,22 D.04 € 12.221.905,04 E.04 € 7.058.747,92 Si rappresenta, tuttavia, che il requisito relativo alla categoria S.05 e/o S.06, stante la specificità dell’intervento, deve essere dimostrato con riferimento ad opere marittime e non già, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad opere strutturali relative a edilizia, ponti, etc. 2- Si conferma la necessità che tutti i professionisti impegnati nella verifica del progetto di cui trattasi abbiano conoscenza delle normative italiane/comunitarie applicabili, nonché della lingua italiana. 3- Si comunica che trattasi di refuso. Per la fattispecie di cui alla lett.a) del p.to 16.4 Garanzie del Disciplinare di gara il massimale, in considerazione della complessità dell’opera, dovrà essere pari a € 2.500.000. In caso di RTP ogni componente dovrà far riferimento alla propria quota di partecipazione 4- Si comunica che la proroga è già stata concessa come da comunicazione del 07.06.2022, sino alle ore 14:00 del giorno 16 giugno 2022.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Buonasera, formuliamo la seguente richiesta di chiarimento: Spettabile Stazione Appaltante, alla luce della risposta al chiarimento n.1 pubblicata in data 07/06/2022, si chiede conferma che la medesima sia da ritenersi una alternativa e che pertanto resta sempre valida la previsione di cui all’art. 5.3 del Disciplinare di Gara (requisiti di capacità economica e finanziaria) secondo cui, con riferimento alle opere marittime sia possibile presentare almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori, relativi a lavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di € 170.790.870,31 nella categoria D.01. Cordiali saluti.

Risposta:

In merito al quesito si conferma che l’inserimento della categoria S.05 per la dimostrazione dei requisiti di capacità economico finanziaria deve ritenersi un’alternativa alla dimostrazione dei requisiti con riferimento esclusivamente alla categoria D.01. I requisiti possono essere dimostrati utilizzando una delle due soluzioni indicate.