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Procedura ristretta telematica per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e ai lavori di costruzione e messa in esercizio di un impianto di on-shore power supply (cold-ironing) per l'alimentazione elettrica in MT di navi da crociera e di vario tipo nei porti di Cagliari - Porto storico e Porto Canale, Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Porto Torres e Portovesme dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Soggetto aggiudicatore: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Oggetto: Procedura ristretta telematica per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva e ai lavori di costruzione e messa in esercizio di un impianto di on-shore power supply (cold-ironing) per l'alimentazione elettrica in MT di navi da crociera e di vario tipo nei porti di Cagliari - Porto storico e Porto Canale, Olbia Isola Bianca, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Porto Torres e Portovesme dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Tipologia di gara: Procedura a due fasi
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 55.653.309,98 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 55.112.327,67 €
Oneri: 540.982,31 €
CIG: 99181479D1
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: UFFICIO APPALTI E CONTRATTI OLBIA
Aggiudicatario : Nidec ASI S.p.A. - Ceisis S.p.A. Sistemi Impiantistici Integrati - Capofila: Nidec ASI S.p.a.
Data di aggiudicazione: 22 dicembre 2023 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 52.302.048,04 €
Data pubblicazione: 30 giugno 2023 16:26:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 14 agosto 2023 23:59:00
Data scadenza: 25 agosto 2023 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione richiesta:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Decreto 245 del 25 luglio 2023 Rettifica e proroga termini 25 luglio 2023 12:23:16 Altri Documenti
Avviso di rettifica e proroga termini 25 luglio 2023 12:24:09 Altri Documenti
AVVISO DI RETTIFICA GUUE 06 novembre 2023 12:07:46 Altri Documenti
AVVISO SEDUTA PUBBLICA 18 dicembre 2023 12:47:25 Altri Documenti
Decreto autorizzativo a contrarre 24 luglio 2023 15:31:28 Determina a contrarre
DECRETO NOMINA SEGGIO 30 ottobre 2023 9:20:08 Determina di costituzione seggio di gara
Verbale n. 1 Seggio prequalifica 22 dicembre 2023 15:17:02 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

al fine di assicurare il rispetto del principio del favor partecipationis ed essendo l’appalto di importo di € 55.653.309,98 (di cui € 1.616.283,88 per oneri per la progettazione definitiva, € 880.901,16 per oneri progettazione esecutiva, € 53.156.124,94) si chiede di confermare che per il requisito di capacità economica finanziaria previsto al punto 5.2.2 (lavori) l’operatore economico, debba possedere e dichiarare una cifra d’affari pari a 2 volte l’importo a base di gara (€106.312.249,88) inteso come cifra d’affari generale/fatturato globale (e quindi chiedendo come documentazione per la comprova dei requisiti i bilanci della società), in quanto il codice degli appalti all’art.84 comma 7 comma b recita: Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell`attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all`articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: ….comma b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

Risposta:

Si conferma che il disciplinare di gara richiede esclusivamente il possesso del requisito di capacità economico finanziaria di cui all’art. 84, comma 7, lett. a); tale requisito potrà essere comprovato nei modi consentiti dalla normativa vigente. Il riferimento all’art. 84, comma 7, lett. b) è frutto di mero errore materiale.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Buon pomeriggio, un tecnico con laurea magistrale può svolgere fino a due ruoli dell`elenco a pag. 14 e 15 del disciplinare? Restiamo in attesa di un Vostro cortese riscontro e porgiamo cordiali saluti.

Risposta:

Un singolo professionista può rivestire uno o più ruoli all’interno del Gruppo di lavoro minimo, purché, ovviamente, in possesso dei relativi requisiti.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Spett.le Stazione appaltante, si chiede un cortese riscontro alle richieste di chiarimento trasmesse dalla sottoscritta società prima della pubblicazione dell’avviso di rettifica, per cui non è stata fornita specifica risposta. Nello specifico si pongono le seguenti richieste di chiarimento:

1. Secondo quanto previsto dall’art 6 del disciplinare di gara, in caso di ricorso all’avvalimento è richiesta la presentazione della ``dichiarazione di avvalimento``. Si chiede di mettere a disposizione il modello richiamato nell’articolo o di confermare che sia possibile produrre una dichiarazione su proprio format;

2. Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese sia necessario che ciascuna impresa compili il proprio Allegato 1bis “domanda di partecipazione concorrente plurisoggettivo” ma che sia dovuto il pagamento di una sola marca da bollo da 16,00 euro;

3. Si chiede di confermare che in caso di partecipazione alla presente fase di gara di un operatore economico plurisoggettivo, a seguito del superamento della fase di prequalifica per il possesso dei requisiti, lo stesso possa modificare le % di partecipazione al Costituendo RTI (dichiarate nell’allegato 1 bis) nella successiva fase di gara, ovvero quanto verrà presentata offerta tecnica ed economica, quindi a seguito della pubblicazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica da parte di codesta spettabile stazione appaltante;

4. si chiede di confermare che è facoltà dell`operatore economico partecipante, che si presenta come Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, indicare come soggetto incaricato della progettazione un professionista ovvero un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti esterno al RTI offerente, fermo restando che il possesso dei requisiti di progettazione richiesti nel disciplinare di gara verranno dimostrati dal soggetto indicato per la progettazione;

5. si chiede di confermare che un singolo professionista possa ricoprire più ruoli tra quelli previsti nel ``Gruppo di lavoro minimo`` di cui all`art 5.2.1 del disciplinare di gara, nel rispetto dei requisiti richiesti per ciascun ruolo;

6. Si chiede di confermare che il requisito di cui all`art 5.2.2.1 del disciplinare di gara possa essere comprovato, ai sensi dell`art 86 comma 1 del D.lgs 50/2016, con qualsiasi mezzo idoneo documentale e che pertanto sia possibile dimostrare il requisito tramite la presentazione dei bilanci di esercizio da cui risulti la relativa voce di ricavo. Distinti saluti

Risposta:

Si fornisce di seguito riscontro ai singoli quesiti formulati:

1. la dichiarazione di avvalimento potrà essere prodotta su format predisposto dal concorrente, purché conforme all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

2. La compilazione e la presentazione dell’Allegato 1 bis è unica e cumulativa per tutto il raggruppamento. Ciascun componente del RTI compilerà e sottoscriverà digitalmente l’unico modulo.

3. Non è possibile anticipare alla presente fase valutazioni di casi specifici ed attinenti alla successiva fase di offerta. Le eventuali modifiche al RTI in fase di offerta saranno ammesse nei casi previsti dalla normativa vigente.

4. Come previsto dal paragrafo 4 del disciplinare di gara “Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59, comma 1-bis, del Codice dei contratti e degli articoli 79, comma 7 e 92, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso in cui l’operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA che lo qualifica anche per la progettazione, deve indicare o associare in raggruppamento temporaneo eterogeneo il progettista.”

5. Un singolo professionista può rivestire uno o più ruoli all’interno del Gruppo di lavoro minimo, purché, ovviamente, in possesso dei relativi requisiti.

6. Il requisito potrà essere comprovato nei modi consentiti dalla normativa vigente.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Buongiorno, si segnala che non si riesce ad effettuare, tramite il sito dell’ ANAC il pagamento del contributo richiesto per partecipare alla gara, il codice CIG 99181479D1 risulta valido ma NON disponibile per il pagamento. E’ stato anche segnalato al supporto tecnico del portale, il quale ci ha suggerito di contattare voi attraverso il quesito in oggetto. Restiamo in attesa di un vostro gentile riscontro. Cordialmente

Risposta:

Si invita a prendere visione dell`Avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sulla pagina web dedicata alla presente procedura.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Spettabile Stazione Appaltante, si chiede di confermare che in questa fase non sia necessario pagare il contributo ANAC, poiché lo stesso attiene alla fase successiva di offerta. Si sollecita inoltre un cortese riscontro ai chiarimenti precedentemente inviati. Distinti Saluti

Risposta:

Si invita a prendere visione dell`Avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sulla pagina web dedicata alla presente procedura.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Buongiorno, in riferimento al cap. 5.2.2 del disciplinare da pag. 17 in avanti, leggiamo che la categoria di progettazione è la IA.04. Notiamo un disallineamento con la Cat. SOA per i lavori che è la OG10, la cui natuale corrispondenza per la progettazione è la IB.08. Si chiede: la cat. di progettazione IB.08 può essere accettata in sostituzione della IA.04? Se sarà possibile utilizzare la cat. IB.08, anzichè la IA.04, i parametri economici di riferimento (fatturato globale, servizi progettazione e servizi di punta) rimangono gli stessi o saranno ricalcolati? Cordiali saluti.

Risposta:

La parcella posta a base di gara per individuare l’operatore economico per la redazione PFTE  è stata calcolata utilizzando la categoria IA.04 avente in grado di complessità 1,30.

A riprova della corretta individuazione della categoria IA.04, si evidenzia che interventi similari sono configurati nella medesima categoria di progettazione.

La richiesta non può essere accettata in quanto il grado di complessità della categoria di progettazione IB.08 è 0.5 inferiore al grado di complessità della categoria IA.04 come si evince dalla TAVOLA Z‐1 “CATEGORIE DELLE OPERE ‐ PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE”, allegata al D.M. 17/06/2016.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Spettabile Stazione Appaltante, si chiede di confermare che il requisito di cui all`art 5.2.2.1 del disciplinare di gara possa essere comprovato, ai sensi dell`art 86 comma 1 del D.lgs 50/2016, con qualsiasi mezzo idoneo documentale e che pertanto sia possibile dimostrare il requisito tramite la presentazione dei bilanci di esercizio da cui risulti la relativa voce di ricavo nel conto economico. Distinti Saluti

Risposta:

Il requisito potrà essere comprovato nei modi consentiti dalla normativa vigente.

Chiarimento n. 8

Domanda:

Si chiede conferma la cifra d’affari in lavori richiesta possa riguardare qualsiasi tipologia di lavori eseguiti e pertanto comprovabile anche con i bilanci. In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti

Risposta:

Il requisito potrà essere comprovato nei modi consentiti dalla normativa vigente.

Chiarimento n. 9

Domanda:

Spett.le Stazione Appaltante, si chiede di confermare che un singolo professionista possa ricoprire più ruoli tra quelli previsti nel ``Gruppo di lavoro minimo`` di cui all`art 5.2.1 del disciplinare di gara, nel rispetto dei requisiti richiesti per ciascun ruolo. Distinti Saluti.

Risposta:

Un singolo professionista può rivestire uno o più ruoli all’interno del Gruppo di lavoro minimo, purché, ovviamente, in possesso dei relativi requisiti.

Chiarimento n. 10

Domanda:

Spett.le Stazione Appaltante, si chiede di confermare che è facoltà dell`operatore economico offerente, che si presenta come Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, di indicare come soggetto incaricato della progettazione un professionista ovvero un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti esterno al RTI offerente, fermo restando che il possesso dei requisiti di progettazione richiesti nel disciplinare verranno dimostrati dal soggetto incaricato della progettazione. Distinti Saluti

Risposta:

Come previsto dal paragrafo 4 del disciplinare di gara “Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59, comma 1-bis, del Codice dei contratti e degli articoli 79, comma 7 e 92, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso in cui l’operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA che lo qualifica anche per la progettazione, deve indicare o associare in raggruppamento temporaneo eterogeneo il progettista.”

Chiarimento n. 11

Domanda:

Spett.le Stazione Appaltante, si sottopongono le seguenti richieste di chiarimento: 1.Si prega di confermare che la garanzia provvisoria debba essere corredata all’offerta e, non già, prestata in questa fase di prequalifica, in linea con le previsioni di cui agli artt.93 del dlgs 50/16 e 8 del Disciplinare di gara; 2. Secondo quanto previsto dall’art 6 del disciplinare di gara, in caso di ricorso all’avvalimento è richiesta la presentazione della ``dichiarazione di avvalimento``,. Si chiede di mettere a disposizione il modello – richiamato nell’articolo – poiché non presente tra i documenti pubblicati; 3. Si informa che al momento non è possibile procedere al pagamento del contributo ANAC, così come richiesto all’art. 9 del disciplinare di gara, in quanto il sistema segnala il seguente errore “Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. È opportuno contattare la stazione appaltante”. Pertanto, non risultando perfezionato il CIG, il sistema non consente di effettuare il pagamento, si richiede quindi un vostro cortese intervento; 4. Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese sia necessario che ciascuna impresa compili il proprio allegato 1bis “domanda di partecipazione concorrente plurisoggettivo” ma che sia dovuto il pagamento di una sola marca da bollo da 16,00 euro; 5. Si chiede di confermare che in caso di operatore economico plurisoggettivo invitato alla successiva procedura ristretta, a seguito del superamento della fase di prequalifica per il possesso dei requisiti dimostrati in questa fase, lo stesso possa modificare le % di partecipazione al Costituendo RTI (dichiarate nell’allegato 1 bis) al momento della presentazione dell’offerta ed a seguito della pubblicazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica da parte di codesta spettabile stazione appaltante. Distinti Saluti

Risposta:

Per quanto concerne i quesiti relativi al pagamento del Contributo ANAC ed alla presentazione della cauzione provvisoria, si invita a prendere visione dell`Avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sulla pagina web dedicata alla presente procedura.

Per la risposta ai restanti quesiti si rimanda alle risposte precedenti.

Chiarimento n. 12

Domanda:

Buongiorno, in riferimento al cap. 5.2.2 del disciplinare da pag. 17 in avanti, leggiamo che la categoria di progettazione è la IA.04. Notiamo un disallineamento con la Cat. SOA per i lavori che è la OG10, la cui natuale corrispondenza per la progettazione è la IB.08. Si chiede: la cat. di progettazione IB.08 può essere accettata in sostituzione della IA.04? Se sarà possibile utilizzare la cat. IB.08, anzichè la IA.04, i parametri economici di riferimento (fatturato globale, servizi progettazione e servizi di punta) rimangono gli stessi o saranno ricalcolati? Cordiali saluti.

Risposta:

Si invita a prendere visione delle risposte precedenti.

Chiarimento n. 13

Domanda:

Spett.le S.A., si chiede conferma che, il versamento ANAC e la cauzione provvisoria non debbano essere trasmesse già in fase di prequalifica ma solo nella successiva fase id gara. In attesa di Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta:

Si invita a prendere visione dell`Avviso di rettifica e proroga termini pubblicato sulla pagina web dedicata alla presente procedura.

Chiarimento n. 14

Domanda:

Buona sera, il concorrente intende indicare nella fase di prequalifica una sola società di ingegneria per lo svolgimento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, che è in possesso di tutti i requisiti previsti dal disciplinare e del gruppo di lavoro richiesto. Si chiede se nella successiva fase, che avverrà con procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016, possa essere indicata anche una seconda società di progettazione.

Risposta:

Non è possibile anticipare alla presente fase valutazioni di casi specifici ed attinenti alla successiva fase di offerta. Le eventuali modifiche relative al progettista indicato in fase di offerta verranno valutate in base alla normativa vigente ed alla prevalente giurisprudenza in materia.