Torna ad inizio pagina

Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del distretto della cantieristica da realizzarsi nell’avamporto est del Porto Canale – 2° lotto funzionale, opere a mare.

Soggetto aggiudicatore: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Oggetto: Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del distretto della cantieristica da realizzarsi nell’avamporto est del Porto Canale – 2° lotto funzionale, opere a mare.
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 27.485.779,00 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 27.116.926,18 €
Oneri: 368.852,82 €
CIG: 8333325D53
CUP: D21J14000000007
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: UFFICIO APPALTI E CONTRATTI CAGLIARI
Aggiudicatario : Consorzio Integra Soc. Coop. - Capofila: R.C.M. Costruzioni S.r.l.
Data di aggiudicazione: 29 ottobre 2020 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 368.852,82 €
Data pubblicazione: 15 giugno 2020 18:30:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 16 luglio 2020 16:00:00
Data scadenza: 22 luglio 2020 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
Documentazione Offerta Economica:

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

In relazione ai servizi professionali afferenti alla redazione della progettazione esecutiva, si chiede di confermare che, al fine di soddisfare i requisiti di qualificazione richiesti per l’esecuzione di tali servizi, sia consentito agli operatori economici concorrenti di partecipare alternativamente attraverso una delle seguenti modalità: a) direttamente, possedendo all’interno del proprio staff tecnico i requisiti di progettazione richiesti; b) attraverso l’indicazione, ai sensi dell’art. 59 (comma 1-bis) del d.lgs. n.50/2016, di un progettista esterno qualificato; c) partecipando, ai sensi del predetto art. 59 (comma 1-bis) del d.lgs.50/2016, in raggruppamento temporaneo con un progettista qualificato; d) ricorrendo all’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e, pertanto, facendo rivestire, solamente in tale modalità, al progettista il ruolo di ausiliario del concorrente.

Risposta:

Si confermano le opzioni a,b,c e d.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Nel bando, al punto IV.3) termine per la ricezione delle offerte, è indicato ore 12.00 del 22.07.2020, mentre nel Disciplinare, al punto 16 è indicato ore 13.00 del 22.07.2020. Qual è l'ora esatta? Grazie e distinti saluti.

Risposta:

L'offerta va presentata entro le ore 12:00 del giorno 22.07.2020

Chiarimento n. 3

Domanda:

In riferimento ai limiti stabiliti alla pagina 31 del disciplinare di gara per gli elaborati grafici illustrativi da allegare alle tre relazioni costituenti l’offerta tecnica del concorrente, si richiede di specificare cosa debba intendersi, in termini di formato (i.e. A0, A1, A2, A3, ecc.), per “n. 2 fogli in formato standard”.

Risposta:

Trattandosi di elaborati grafici il formato massimo da considerarsi è A3.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Si chiede a questa Stazione Appaltante se la validità cauzione provvisoria deve intendersi quella indicata nello schema tipo di cui all’art. 103 D.Lgs 50/2016 ( 180gg.) oppure in gg. 250 come indicato al punto IV.5) del bando di gara. Grazie e distinti saluti.

Risposta:

La cauzione come previsto nel bando di gara deve avere validità 250 giorni.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Si chiede se il "Progettista indicato" debba produrre il pass-oe. Grazie e distinti saluti.

Risposta:

Buongiorno il progettista "indicato" non deve produrre il passoe.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Nel caso che un costituendo RTI, in possesso dei requisiti richiesti, intenda "cooptare" un'impresa, ai sensi dell'art.92, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, si chiede conferma che: - le imprese cooptate non facciano parte integrante del raggruppamento, - l’impresa cooptata non acquisisce lo status di concorrente; - l’impresa cooptata non ha alcuna quota di partecipazione all’appalto; - l’impresa cooptata non riveste la posizione di offerente prima e di contraente; - di conseguenza non debba sottoscrivere l'istanza, il modello di impegno a costituire RTI, la cauzione, l'offerta tecnica, l'offerta economica/tempo, non debba produrre il pass-oe, ma debba fornire solo la documentazione relativa ai requisiti generali e cause di esclusione. Grazie e distinti saluti.

Risposta:

Con l'istituto della cooptazione, ai sensi dell'art. 92 d.P.R. n. 207 del 2010, un'impresa - priva dei prescritti requisiti di qualificazione e, quindi, di partecipazione - può, in via eccezionale, essere indicata come esecutrice di lavori nel limite del 20% dell'appalto, in deroga alla disciplina vigente in tema di qualificazione, sempreché abbia la qualificazione corrispondente alla propria quota di lavori; il soggetto cooptato non acquista lo status di concorrente, né assume quote di partecipazione all'appalto, non riveste la posizione di offerente (prima) e (contraente) dopo e non presta garanzie; ed infine non può né subappaltare né comunque affidare a terzi la propria quota dei lavori (Cons. Stato, V, 17 marzo 2014, n. 1327). La figura è preordinata a consentire che imprese minori siano associate ad imprese maggiori e che, in questo modo, le prime maturino capacità tecniche diverse rispetto a quelle già possedute, facendo comunque salvo l'interesse della stazione appaltante attraverso l'imposizione della qualificazione dell'intero valore dell'appalto alle seconde e cioè le imprese che associano. La giurisprudenza ha in proposito chiarito che la scelta di associare una cooptata non può prescindere da una chiara, espressa e inequivoca dichiarazione in tal senso del concorrente, in assenza della quale l'indicazione di un'altra impresa deve essere sempre ricondotta alla figura di carattere generale dell'associazione temporanea (cfr. Cons. Stato, IV, 3 luglio 2014, n. 3344 e la giurisprudenza ivi richiamata).

Chiarimento n. 7

Domanda:

Riguardo quanto indicato all’art. 10 (pagine 11 e 12) del disciplinare di gara relativamente ai “Requisiti speciali”, requisiti di capacità tecnica e professionali (art.83,comma1,-lett.c) punti 1 e 2, come previsto dall’art. 8 del D.M. del 17/06/2016, le prestazioni riguardanti opere di cui alla tavola Z-1 con grado di complessità maggiore qualificano anche opere di complessità inferiore, purché ricadenti all’interno della stessa categoria d’opera; pertanto, è dimostrare il possesso dei requisiti mediante prestazioni riguardanti opere con grado di complessità maggiore. Si chiede conferma che tale possibilità è valida per prestazioni classificate nella stessa categoria d’opera e con grado di complessità maggiore, anche non aventi medesima destinazione funzionale. Pertanto, ad esempio, i requisiti relativi alla ID Opera D.01 possono essere dimostrati mediante servizi svolti nella ID Opera D.05, avente medesima categoria d’opera (IDRAULICA) e grado di complessità maggiore (0,80>0,65).

Risposta:

La linea guida ANAC n. 1 stabilisce che ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”. Per le opere inquadrabili nelle altre categorie è necessaria una valutazione specifica, in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità. Nel caso dell'intervendo di cui trattasi la categortia D.01 "opere di navigazione interna e portuali" non si ritiene possa avere specificità analoga a quella D.05.(Impianti per provvista, condotta d'acqua....)

Chiarimento n. 8

Domanda:

Spett.le Stazione Appaltante, si chiede se il Progettista indicato dovrà produrre il DGUE.

Risposta:

Se il progettista è indicato e non fa parte del ragruppamento non è necessario il DGUE

Chiarimento n. 9

Domanda:

“Da un esame della cronologia degli atti e da dirette conoscenze si desume che sono stati effettuati negli ultimi anni dei lavori di sistemazione e di infrastrutturazione primaria dell’avamposto Est del porto Canale. Si chiede, pertanto, qualora fossero disponibili, l’acquisizione di dati geotecnici, elaborati progettuali as built e i dati del monitoraggio geotecnico di codesti interventi per acquisire un maggiore quadro conoscitivo.” Distinti saluti

Risposta:

Per quanto concerne i lavori di infrastrutturazione eseguiti a terra nell'avamporto est del porto canale si allegano le relazioni geologiche e geotecniche del progetto posto a base di gara  e del progetto esecutivo dell'aggiudicatrio nonchè i risultati dei monitoraggi eseguiti in corso d'opera. Si invita, pertanto, a prendere visione degli ulteriori documenti allegati alla gara (allegati da 1 a 15), oltre che ai docuemnti contenuti nel seguente link:

www.adspmaredisardegna.it/Download/opere.zip

 

 

Chiarimento n. 10

Domanda:

La scrivente chiede cortesemente a codesta Amministrazione che sia messa a disposizione dei concorrenti la seguente documentazione: 1. stratigrafie dei sondaggi S2 ed S4 del 2001, indicati nella planimetria a pag. 12 della Relazione Geologica, ma non presenti tra gli allegati; 2.fotografie delle cassette di sondaggio delle diverse campagne di indagine; 3. dati tabellari editabili delle prove CPT (2010-2011); 4. rapporto di controllo conclusivo dell’attività verifica preventiva della progettazione definitiva; 5.eventuali indagini a mare eseguite nell’area di sedime dei moli Ovest e Sud in progetto; 6. eventuali altre indagini ambientali sui sedimenti dell’area a mare; 7. Parere del Consiglio Superiore LL.PP sul progetto definitivo. Cordiali saluti.

Risposta:

Con riferimento alla richiesta si comunica che sono stati pubblicati i seguenti documenti: 1. stratigrafie dei sondaggi S2 ed S4 del 2001, indicati nella planimetria a pag. 12 della Relazione Geologica 2. fotografie delle cassette di sondaggio delle diverse campagne di indagine 3. dati tabellari editabili delle prove CPT (2010-2011): NON DISPONIBILI 4. rapporto di controllo conclusivo dell’attività verifica della progettazione definitiva 5. eventuali indagini a mare eseguite nell’area di sedime dei moli Ovest e Sud in progetto: le uniche indagini eseguite sono quelle indicate nella relazione geologica allegata al progetto definitivo 6. eventuali altre indagini ambientali sui sedimenti dell’area a mare: le uniche indagini ambientali eseguite sono le caratterizzazioni allegate al progetto (elaborato CC 10 015 DR 005 -3 GEN_Caratterizzazione dei sedimenti) 7. Voto n.10 del 19.01.2012 Si invita a visionare gli ulteriori documenti pubblicati

Chiarimento n. 11

Domanda:

Quesito n. 1 Con riferimento al documento “Calcoli delle strutture” nella Parte 1 – Capitolo 6 vengono indicati i “valori caratteristici minimi richiesti” del modulo di resistenza elastico e del momento di inerzia dei palancolati della banchina “Canale” e della banchina “Tipo A2”; allo stesso modo nella Parte 2 – Capitolo 3 del suddetto documento vengono indicati i “valori minimi per sezioni non corrose” del modulo di resistenza elastico e del momento di inerzia dei palancolati della banchina “Tipo A1”. In entrambi i casi è prescritto che “le eventuali soluzioni alternative dovranno soddisfare anche le verifiche per sezioni corrose”. Si chiede cortesemente di chiarire se gli eventuali profili sostitutivi dovranno avere caratteristiche inerziali (modulo di resistenza elastico e momento di inerzia) non inferiori a quelle dei profili previsti nel progetto a base gara oppure se sarà sufficiente che la sola resistenza della sezione corrosa sia pari o superiore rispetto a quella dei profili previsti nel progetto a base gara. Quesito 2 Con riferimento al Disciplinare di gara, punto “7- DURATA E VALORE DELL’APPALTO” e in particolare al testo qui riportato in estratto, …. (omissis) … Il corrispettivo della progettazione comprende tutte le modifiche che dovranno essere apportate eventualmente al progetto esecutivo presentato alla stazione appaltante. Il progetto dovrà essere, infatti sottoposto, ai sensi dell’art. 26 del Codice, a verifica da parte di società esterna, nonché a verifica di ottemperanza al decreto VIA n. 102 del 03.06.2015 da parte del MIBACT. Si deduce che la redazione del progetto esecutivo debba comprendere anche le eventuali modifiche derivanti dalle richieste avanzate dai vari enti competenti durante l’iter approvativo. Nel decreto VIA citato abbiamo rilevato che diverse prescrizioni riguardino opere esterne all’area del Lotto oggetto del presente appalto in particolare riferite alle zone PRP H1 e H3, mentre altre prescrizioni (ad esempio assistenza archeologica alla bonifica bellica, sembrano già eseguite dall’ADSP (rif. Art. 40 CSA). Si chiede se possa essere fornito un dettaglio delle opere che dovranno essere ricomprese nella progettazione esecutiva e come queste, a seguito della prevista verifica di ottemperanza, verranno affidate e compensate. Ciò in quanto non sembrano esserci elementi sufficienti a disposizione delle imprese offerenti per consentire una valutazione univoca e certa delle opere che dovranno essere progettate e realizzate, essendo a nostro giudizio esclusa la possibilità di considerarle a priori nell’importo offerto. Quesito n.3 Con riferimento al punto 6.a del Disciplinare di gara, “competenze per progettazione esecutiva ed il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione”, rileviamo che il relativo importo di € 300.100,61 sia invece riferito alla sola progettazione esecutiva come determinato nell’elaborato di gara “parcella-ESECUTIVO_DM-17.06.2016”. Si chiede chiarimento a tale riguardo anche con riferimento alla previsione di Quadro Economico, come riportato al punto b) “Somme a disposizione dell’Amministrazione / spese tecniche (progettazione, D.L., RUP, coordinatore per la sicurezza in fase di progettaz. ed esecuz.) per un importo pari a € 1.300.000,00) Quesito n. 4 Bonifica Bellica: Si chiede chiarimento circa l’esecuzione di tale attività che risulta: • compresa nei prezzi di infissione palancole come descritto nelle voci di Elenco prezzi “R.L. - F 2.02.52b” e “R.L. - F 2.02.53b” che riporta “ … compresa la bonifica bellica superficiale da eseguire sull’intera area interessata dai lavori e profonda da eseguire lungo tutto lo sviluppo dei palancolati fino alle profondità massime di infissione, …” • richiamata negli articoli di CSA, artt. 58, 59, 60, 61, 63 64, 101 e definita come compensata nei Costi per la Sicurezza. • Esclusa dalle attività in capo all’impresa esecutrice dall’art. 40 CSA, in quanto già realizzata dall’ADSP sulle aree a mare interessate dai lavori in oggetto. • A differenza di quanto riportato negli artt. di CSA soprarichiamati e cioè che “La bonifica bellica superficiale da eseguire su tutta l’impronta del molo è valutata all’interno dei costi della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta” nel computo dei costi per la sicurezza non risulta alcun compenso per tale attività. Grazie e distinti saluti.

Risposta:

QUESITO N.1 Relativamente alla richiesta di cui trattasi, si comunica che le condizioni di equivalenza sono definite nelle voci di elenco prezzo allegate al CSA sia per la “banchina di riva” (punto 4) che per il “canale interno” (punto 5) che riportano, per la fornitura e posa in opera delle palancole dei nuovi muri di banchina, che “l’equivalenza va intesa in termini di peso a metro quadrato, momento di inerzia, modulo di resistenza e spessore dei profilati”. QUESITO N.2 Il progetto definitivo posto a base di gara ha già ottenuto la compatibilità ambientale da parte del MIBACT. Pertanto, il progetto esecutivo, che dovrà predisporre l’Impresa aggiudicataria, dovrà essere conforme a quello posto a base di gara, comprendendo le migliorie introdotte in sede d’offerta tecnica. Detto progetto, ovviamente, dovrà riguardare solo la zona di intervento: sono escluse le opere esterne di cui alle zone PRP H1 e H3, affidate già da tempo ad altri professionisti. In sede di verifica di ottemperanza, da parte degli Enti preposti non potrà essere chiesto alcunché di aggiuntivo rispetto a quanto posto a base di gara. Pertanto, non sono previsti oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la progettazione esecutiva per l’intervento di cui trattasi, la cui parcella risulta allegata. QUESITO N.3 Nel punto 6.a del Disciplinare di gara il riferimento al “coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione” deve ritenersi un refuso, vedasi errata corrige n. 1. Infatti, come previsto all’art. 24, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, “quando il progetto definitivo è posto a base di gara (…) il progetto è corredato dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto redatti con le modalità indicate all’articolo 43 nonché del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza”. Per tale motivo il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione è già stato nominato dalla Stazione Appaltante, il P.S.C. (comprensivo dei costi della sicurezza indicati in modo analitico) risulta allegato al progetto posto a base di gara e la parcella allegata non prevede i costi per la sua redazione. QUESITO N.4 Come indicato all’art.40 del CSA la BONIFICA BELLICA, superficiale e profonda, E’ Già STATA ESEGUITA DALLA STAZIONE APPALTANTE. Per tale motivo non è indicata fra i costi della sicurezza. L’Impresa aggiudicataria non dovrà eseguire alcuna bonifica bellica.

Chiarimento n. 12

Domanda:

Si prega di confermare o meno se la stima dei costi di manutenzione richiamata all’ art. 19 del disciplinare sia da includere nell’offerta tecnica

Risposta:

Si conferma che la stima dei costi di manutenzione richiamata all’ art. 19 del disciplinare di gara deve essere inclusa nell’offerta tecnica. Infatti, all’art.19 del succitato Disciplinare è riportato: “I concorrenti dovranno indicare, nella relazione, la tecnologia proposta giustificando la maggior durata prevista per l’opera nonché, separatamente e dettagliatamente, la stima dei costi di manutenzione e di gestione connessi con la tecnologia proposta”.

Chiarimento n. 13

Domanda:

Le analisi per la caratterizzazione dei sedimenti marini, eseguite nell’ambito del Progetto Definitivo sono state eseguite nel 2011 e sono da considerarsi non più valide ai sensi del DM 15 Luglio 2016, n. 173. Si chiede di specificare se la Stazione Appaltante provvederà autonomamente all’esecuzione di nuove analisi o se questa attività rientra tra quelle da eseguire nell’ambito del Progetto Esecutivo.

Risposta:

Le caratterizzazioni dei sedimenti marini, come richiesto dalla Città Metropolitana di Cagliari, sono state nuovamente eseguite nel 2016, confermando i risultati di quelle del 2011 (ad ogni buon fine le si allegano alla presente). Pertanto, deve intendersi valido e confermato quanto indicato al prf 3.6 “Dragaggi e gestione dei sedimenti" della Relazione Generale del progetto, su cui è stata ottenuta un’ulteriore autorizzazione ex art.109 del D.Lgs 152/06 da parte della Città Metropolitana – Settore Ecologia (Determina n.219 del 27/11/2017). Per qualunque ulteriore caratterizzazione la Stazione Appaltante provvederà autonomamente con separato appalto. Si prega di prendere visione degli ulteriori docuemnti allegati alla gara

Chiarimento n. 14

Domanda:

Si richiede inoltre di specificare se i costi di eventuali ulteriori analisi per la caratterizzazione ambientale dei sedimenti da dragare e dei terreni di escavo sono inclusi tra i servizi previsti Capitolato Speciale d’Appalto a base di gara o se saranno una voce a carico della Stazione Appaltante

Risposta:

I costi di eventuali ulteriori analisi per la caratterizzazione ambientale dei sedimenti da dragare e dei terreni di escavo non sono stati previsti fra gli oneri a carico dell’aggiudicatario della presente procedura. La Stazione Appaltante ha già proceduto mediante separato appalto ad affidare quanto necessario in materia di caratterizzazione ambientale, al fine di disporre delle relative autorizzazioni da parte degli Enti competenti preliminarmente all’appalto dell’intervento di cui trattasi.

Chiarimento n. 15

Domanda:

In merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare ha espresso parere positivo subordinato al rispetto di una serie di prescrizioni. Tra queste sono presenti espliciti riferimenti alle modalità di esecuzione dei monitoraggi ambientali durante le fasi di AO, CO e PO. Si richiede di specificare se i costi relativi alle attività per l’esecuzione dei Monitoraggi Ambientali nelle tre fasi rientrano tra i costi carico dell’aggiudicatario o se saranno sostenuti da Autorità Portuale.

Risposta:

I costi relativi alla predisposizione del Piano di Monitoraggio Ambientale ed alla sua esecuzione durante le fasi AO, CO e PO non sono a carico dell’aggiudicatario della presente procedura. La Stazione Appaltante ha già provveduto con separato appalto agli affidamenti di cui sopra.