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PROCEDURA APERTA, Affidamento della progettazione preliminare dell’intervento denominato “Dragaggi Golfo di Olbia per portare i fondali del Porto Isola Bianca e del Porto Cocciani a -10,00 m e i fondali della Canaletta a -11,00 m” - CUP: B91J19000050005

Soggetto aggiudicatore: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Oggetto: PROCEDURA APERTA, Affidamento della progettazione preliminare dell’intervento denominato “Dragaggi Golfo di Olbia per portare i fondali del Porto Isola Bianca e del Porto Cocciani a -10,00 m e i fondali della Canaletta a -11,00 m” - CUP: B91J19000050005
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 344.531,11 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 344.531,11 €
CIG: 8395204580
CUP: B91J19000050005
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: UFFICIO TECNICO OLBIA
Aggiudicatario : RTI Seacon s.r.l. - Capofila: Seacon s.r.l.
Data di aggiudicazione: 29 giugno 2021 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 188.768,60 €
Data pubblicazione: 12 agosto 2020 12:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 11 settembre 2020 12:00:00
Data scadenza: 21 settembre 2020 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica - A. Relazione professionalità ed adeguatezza
  • Offerta Tecnica - B. Caratteristiche Metodologiche dell'offerta
  • Cronoprogramma senza indicare offerta riduzione tempi
  • All.6 Composizione Gruppo di lavoro (Fac-simile o modulo da compilare)
Documentazione Offerta Economica:
Per richiedere informazioni: Ing. Alessandro MELONI
Ing. Alessandro CASSITTA
Ing. Valentina GALLISAI

PROCEDURA APERTA, Affidamento della progettazione preliminare dell’intervento denominato “Dragaggi Golfo di Olbia per portare i fondali del Porto Isola Bianca e del Porto Cocciani a -10,00 m e i fondali della Canaletta a -11,00 m”

 Importo complessivo a base d’asta: € 344.531,11 oltre oneri e IVA di legge.

Criterio: Offerta Economicamente più vantaggiosa.

Durata 120 gg. dalla consegna del servizio.

Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura dovranno essere effettuate esclusivamente per mezzo della piattaforma telematica dell’Ente mediante la specifica funzione.

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
bando europeo 11 agosto 2020 11:57:17 Altri Documenti
estratto bando G.U. 13 agosto 2020 9:56:36 Altri Documenti
Decreto n. 482 28 dicembre 2020 15:16:50 Atti di aggiudicazione
Determina DTN 4/2021_EFFICACIA Aggiudicazione 03 marzo 2021 9:00:26 Atti di aggiudicazione
Esito di gara GURI 65/2021 28 giugno 2021 15:41:18 Atti di aggiudicazione
Esito di gara GUCE 09/06/2021 28 giugno 2021 15:41:51 Atti di aggiudicazione
Contratto 28 giugno 2021 15:42:24 Contratto
decreto a contrarre 11 agosto 2020 12:00:44 Determina a contrarre
Verbale 01 28 dicembre 2020 15:09:48 Verbali
verbale 02 28 dicembre 2020 15:13:31 Verbali
Verbale 3 28 dicembre 2020 15:14:53 Verbali
Verbale anomalia offerta 28 dicembre 2020 15:15:40 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

con la presente per proporre il quesito che segue: in caso di SPA, munita di cda, e soggetti muniti di poteri di direzione e vigilanza, è possibile una certificazione unica da parte del legale rappresentante in sostituzione dell'allegato nr 3 per ciascuno dei soggetti indicati ? La società di capitali ha numero soci maggiore di 4, collegio sindacale, collegio di vigilanza. 

Risposta:

SI, la dichiarazione sull’assenza della causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, sarà resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo quanto precisato nel Comunicato del Presidente dell’A.N.AC. delL’08 NOVEMBRE 2017 recante “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE” pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Con la presente si chiede gentile conferma che, in caso di raggruppamento orizzontale, il costituendo RTP possa essere composto anche da professionisti mandanti che non portano i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 11 C) del disciplinare di gara con riferimento all’ID D.01 e i relativi servizi di punta, ma che siano in possesso dei requisiti richiesti per la specifica prestazione che viene richiesta loro nel gruppo di lavoro. 

Risposta:

Con la presente si conferma quanto riportato nella lex specialis al paragrafo 11, punto c), che prevede che: “Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco dei servizi deve essere posseduto, nel complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria, sia dalle mandanti”, inoltre si riporta quanto pubblicato in data 19.11.2018 da parte dell’ANAC nei chiarimenti relativi al Bando tipo n. 3: “Chiarimenti al Bando-tipo n. 3, pubblicati in data 19.11.2018, ha previsto che: – per il requisito relativo all'elenco dei servizi, il quale deve essere posseduto nel complesso dal raggruppamento, sia la mandataria (in misura maggioritaria) sia le mandanti (in qualsivoglia misura) devono contribuire cumulativamente a soddisfarlo”;

Chiarimento n. 3

Domanda:

Spett.Le Stazione Appaltante, si chiede gentile conferma che con riferimento alla ID.01,si possono utilizzare anche lavori per i quali sono stati svolti i servizi classificati con ID opere D.04 e D.05 aventi un grado di complessità “G” uguale e superiore alla ID.01. Grazie. Cordiali Saluti

Risposta:

Con la presente si conferma quanto riportato nella Determinazione ANAC n. 4, del 25 febbraio 2015, che prevede al paragrafo n.4 che: “Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare…..”.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Articolo 9 del disciplinare di gara Con riferimento ai professionisti componenti il gruppo di progettazione che l’operatore economico dovrà mettere a disposizione e in particolare rispetto a:  n.1 Esperto amministrativo giuridico nell’ambito dei procedimenti ambientali  n.1 Archeologo subacqueo  n.1 Biologo marino esperto in analisi chimiche fisiche biologiche ed ecotossicologiche dei sedimenti marini considerato che tali figure svolgono attività abitualmente non comprese nei servizi tecnici di ingegneria e architettura, si chiede conferma del fatto che, tali professionisti possano essere esplicitati dal concorrente quali consulenti esterni. 

Risposta:

Si conferma.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Spett.Le Stazione Appaltante, con la presente si chiede gentilmente quanto segue: -si chiede gentile conferma che come comprova dell’avvenuto espletamento dei servizi generali e di punta siano ammessi anche contratti, fatture o attestazioni di regolare esecuzione del servizio; -si chiede conferma che, con riferimento al punto 23 criterio A del Disciplinare ‘’Professionalità e adeguatezza dell’offerta’’, con il termine conclusione dei progetti, si intende la conclusione del servizio presentato nella parte tecnica; -con riferimento all’Offerta tecnica di cui al punto 20 del Disciplinare di gara, si chiede conferma che il numero massimo di 10 cartelle e il numero massimo di 3 tavole siano da intendere per i 3 servizi considerati complessivamente.

Risposta:

Si confermano positivamente tutti e 3 quesiti.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Si chiede cortesemente di volerci fornire i seguenti chiarimenti

1) ART. 20 del Disciplinare di gara: SCHEDE TECNICHE In merito ai contenuti dell’offerta tecnica, nell’art.20, ed in particolare in riferimento alla relazione A) Professionalità ed adeguatezza dell’offerta (10 cartelle al massimo), illustrativa dei 3 servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità tecnica, viene esplicitato che “le schede tecniche non rientrano nel suddetto numero massimo”. In considerazione anche di quanto riportato nel nota bene dello stesso articolo 20, dove viene dichiarato che “cartelle ed elaborati eccedenti il numero massimo sopra riferito e/o materiale aggiuntivo di qualsiasi natura non verranno tenuti in considerazione per l’attribuzione del punteggio”, si prega di voler confermare che le "schede tecniche" di cui sopra coincidono con le 3 tavole grafiche in formato A3 in allegato alla relazione stessa.

2) ART. 20 del Disciplinare di gara: CURRICULA In merito ai contenuti dell’offerta tecnica di cui all’art. 20, si rileva che sia con riferimento alla relazione A) Professionalità ed adeguatezza dell’offerta che con riferimento alla relazione B) Caratteristiche metodologiche dell’offerta, viene esplicitato che “Non sono computabili nel numero delle cartelle ... i curriculum di ciascun professionista facente parte del gruppo di lavoro”. Si chiede di confermare che è sufficiente allegare i CV dei professionisti una volta sola nella documentazione di offerta, potendo considerare gli stessi validi sia con riferimento al Criterio di valutazione “A" che con riferimento al Criterio di valutazione “B".

3) ART. 20 del Disciplinare di gara: CRONOPROGRAMMA In merito ai contenuti dell’offerta tecnica di cui all’art. 20, si chiede di confermare che il CRONOPROGRAMMA richiesto nell’ambito della relazione B) Caratteristiche metodologiche dell’offerta debba essere impostato considerando la durata delle prestazioni contrattuali del servizio al lordo del ribasso temporale, e quindi pari a n. 120 giorni in conformità all’art. 7 del Disciplinare di Gara. 

Risposta:

1) Si riporta quanto indicato all’art. 20: “Le schede tecniche non rientrano nel suddetto numero massimo” e si conferma che non coincidono con le 3 tavole grafiche.

2) Si riporta quanto indicato all’art. 20: “A tal fine, dovrà, inoltre, essere allegata all’offerta tecnica una scheda contenente la composizione del gruppo di lavoro, (secondo il modello Allegato 6), unitamente ai relativi curriculum vitae” e per tanto i curriculum dovranno essere allegati.

3) Si conferma che il cronoprogramma contenuto nell’offerta tecnica dovrà essere sviluppato su un arco temporale di 120 giorni SENZA FAR RIFERIMENTO AL RIBASSO TEMPORALE CHE ANDRÀ INDICATO SOLO NELL'OFFERTA ECONOMICA

Chiarimento n. 7

Domanda:

Buongiorno, si chiede gentilmente quanto segue:

- con riferimento al fatturato globale minimo (punto 11. b ‘’Requisiti di capacità economica e finanziaria’’ del Disciplinare) si chiede gentilmente, quali sono i documenti di comprova che sono richiesti ad un Libero professionista che ha iniziato l’attività nel 2020;

- si domanda se sia necessario un particolare titolo di studio per il professionista esperto in valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.inc.a) e per l’esperto amministrativo giuridico nell’ambito dei procedimenti ambientali; in caso affermativo si chiede cortesemente quale titolo;

- si chiede conferma che, in caso di partecipazione a costituendo RTP il professionista Geologo, rientri tra i soggetti ammessi di cui all’art. 46 D. Lgs. 50/2016 e che pertanto possa partecipare come componente di un costituendo RTP in qualità di libero professionista;

- si chiede conferma che le prestazioni del biologo esperto in analisi chimiche fisiche biologiche ed ecotossicologiche dei sedimenti marini, si possano subappaltare; in caso affermativo si chiede conferma che non sia necessario indicarlo nel gruppo di lavoro richiesto nell’ Allegato 6 da inserire nella documentazione tecnica; 

Risposta:

- Avendo iniziato l’attività nel 2020 e non essendo ancora in possesso del Modello Unico o la Dichiarazione IVA, mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.

- No, non è necessario un titolo di studio specifico.

- Si conferma

- Ai sensi dell’art.9 del disciplinare il biologo marino deve far parte del gruppo di lavoro, e pertanto deve essere indicato nell’allegato n.6.

Chiarimento n. 8

Domanda:

Buongiorno, con la presente si chiede conferma che, in caso di partecipazione alla gara in costituendo RTP, si possa presentare un'unica Domanda di partecipazione da parte della mandataria con i dati e le firme di tutti i mandanti. 

Risposta:

Si conferma

Chiarimento n. 9

Domanda:

Con riferimento alla Faq n. 7 da voi precedentemente pubblicata,si chiede pertanto conferma che le prestazioni del biologo marino esperto in analisi chimiche fisiche biologiche ed ecotossicologiche dei sedimenti marini,si possano subappaltare. 

Risposta:

NO, il biologo deve far parte del gruppo di lavoro.

Chiarimento n. 10

Domanda:

In caso di partecipazione alla gara in costituendo RTP verticale, si chiede conferma che l’esperto in valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.inc.a), l’esperto amministrativo giuridico nell’ambito dei procedimenti ambientali; l’Archeologo subacqueo, il Geologo (o il professionista Ingegnere geotecnico) e il Biologo marino esperto in analisi chimiche fisiche biologiche ed ecotossicologiche dei sedimenti marini, che partecipano alla gara in qualità di Mandanti del costituendo RTP, possono non portare i requisiti di capacità tecnica professionale di cui al punto 11. c. 1 e 2 del Disciplinare di gara, ma solo le professionalità richieste nel gruppo di lavoro e responsabili delle relative prestazioni. 

Risposta:

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale CIASCUN COMPONENTE DEVE POSSEDERE IL REQUISITO DELL’ELENCO DEI SERVIZI IN RELAZIONE ALLE PRESTAZIONI CHE INTENDE ESEGUIRE, FERMO RESTANDO CHE LA MANDATARIA DEVE POSSEDERE IL REQUISITO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE PRINCIPALE (Opere marittime).

Chiarimento n. 11

Domanda:

 •Il disciplinare indica che "sarà onere dall’operatore economico ottenere tutti nulla-osta e/o atti di assenso imposti dalla normativa".

Si chiede se tra tali atti di assenso sia compresa l'autorizzazione all'immersione in mare dei sedimenti ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. 152/06 e del DM 173/2016. •In caso affermativo, si chiede se:

a) se siano già state valutate le alternative rispetto all'immersione in mare dei sedimenti;

b) se sia già stata individuata e caratterizzata l'area di immersione dei sedimenti.

•Con riferimento alla procedura di screening (verifica di assoggettabilità a VIA), si chiede se:

a) sia già stata effettuata

b) in caso affermativo quale sia l’esito della verifica

c) in caso negativo se la procedura di screening debba intendersi compresa nell’affidamento in oggetto. 

Risposta:

Si, tra tali atti di assenso è compresa l’autorizzazione all'immersione in mare dei sedimenti.

a) No;

b)Verrà fatto in fase di esecuzione;

 

Con riferimento alla procedura di screening (verifica di assoggettabilità a VIA)

a) No;

b) -

c) Si

Chiarimento n. 12

Domanda:

Si chiede conferma che il Biologo marino possa partecipare all' RTP, pur non portando alcun servizio. Si rimane in attesa di riscontro. Cordiali Saluti

Risposta:

Il biologo marino DEVE far parte del gruppo di lavoro portando al suddetto gruppo i servizi di sua competenza.

Chiarimento n. 13

Domanda:

Si chiede conferma che l''Allegato n. 3(Dichiarazioni Art. 80. 3 _dichiarazione soggetti di cui all'art. 80) possa essere compilato da parte del Legale Rappresentante con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 80 de Codice. 

Risposta:

Vedasi la FAQ n.01

Chiarimento n. 14

Domanda:

Si chiede conferma che l' Esperto amministrativo giuridico nell'ambito dei procedimenti ambientali, può partecipare all'RTP,senza portare alcun servizio di cui al punto 11.c.1 e 2.(Requisiti di capacità tecnica e professionale). 

Risposta:

Vedasi la FAQ n.10