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Dettagli procedura

TIPOLOGIA A - affidamento in concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione, di n. 1 lotto ubicato nell’avamporto est del porto canale di Cagliari (“distretto della cantieristica”) per lo svolgimento di attività di cantieristica navale

Ente: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna
Oggetto: TIPOLOGIA A - affidamento in concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione, di n. 1 lotto ubicato nell’avamporto est del porto canale di Cagliari (“distretto della cantieristica”) per lo svolgimento di attività di cantieristica navale
Tipo di fornitura:
  • Servizi
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 95.021,81 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 95.021,81 €
CIG:
Stato: In svolgimento
Centro di costo: UFFICIO APPALTI E CONTRATTI CAGLIARI
Data pubblicazione : 18 settembre 2024 10:30:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 06 gennaio 2025 10:30:00
Data scadenza: 13 gennaio 2025 12:00:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • 1.1 - Organizzazione del cantiere navale
  • 1.2 - Soluzioni per la riduzione dell’impatto ambientale
  • 1.3 - Pregio architettonico
  • 1.4 - Ricaduta economica
  • (eventuale) Contratto di avvalimento, se premiale
Documentazione Offerta Economica:

Elenco chiarimenti

Lotto 1 - TIPOLOGIA A - affidamento in concessione demaniale marittima, ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione, di n. 1 lotto ubicato nell’avamporto est del porto canale di Cagliari (“distretto della cantieristica”) per lo svolgimento di attività di cantieristica navale

Chiarimento n. 1

Domanda:

1. Nel caso di costituendo raggruppamento temporaneo è possibile che uno degli operatori economici sia privo di requisiti per quanto riguarda i punti 9.2.2 e 9.2.3 del Bando di Gara? 2. Si conferma che non è prevista la presentazione di una garanzia provvisoria a corredo dell`offerta ai sensi dell`art. 106 del dlgs 36/2023?

Risposta:

In merito ai succitati quesiti si conferma quanto ripostato nel disicplinare di gara:

``Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto 9.2.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al precedente paragrafo 9.2.3 poiché non è frazionabile, dovrà essere dimostrato da uno solo dei concorrenti raggruppati/consorziati. Pertanto lo stesso si intende soddisfatto dal raggruppamento temporaneo o dal consorzio nel suo complesso.  (vedi pag.22).

Si conferma che non è prevista nessuna garanzia provvisoria

Chiarimento n. 2

Domanda:

Si richiede se nel caso vengano previsti dei bracci verso mare per un bacino travel lift aventi un aggetto di 40 metri risetto al filo di banchina sia necessario predisporre lo studio di navigabilità

Risposta:

In merito al suddetto quesito si precisa quanto segue:

Come indicato all’art. 15 del bando di gara, per il lotto di tipologia A, il concorrente potrà prevedere di realizzare una vasca del travel lift internamente al lotto, salvo che non proponga di realizzare la stessa mediante bracci verso mare; in tal caso il concorrente dovrà allegare, alla relazione di cui al Sub-criterio 1.1: Organizzazione del cantiere navale, uno studio di navigabilità predisposto da professionista abilitato che dimostri che la soluzione adottata non interferisce con la navigabilità degli specchi acquei ad uso comune necessari per l’accesso agli altri lotti e per l’evoluzione delle unità. Per i lotti di tipologia B, non è prevista la presentazione del predetto studio di navigabilità.

Chiarimento n. 3

Domanda:

L`art. 9.9 del bandi di gara prevede che ``Nel caso venga presentata offerta per più lotti, l’operatore economico dovrà soddisfare il requisito considerando la somma dei fatturati corrispondenti ai relativi lotti per il quale intende partecipare.`` Nel casi un concorrente intenda partecipare a più tipologie di lotti e considerando che il bando prevede l`assegnazione di massimo due lotti è possibile che il requisito sia posseduto solo per i due lotti di maggiore importo di canone per i quali si intende partecipare? Ad esempio se un concorrente volesse partecipare ai lotti di tipo A,B e C è sufficiente che abbia i requisiti corrispondenti alla somma dei lotti A e B?

Risposta:

In merito al succitato quesito si precisa quanto segue:

Considerato che, all’art. 9.2.2, il bando prevede che “Nel caso venga presentata offerta per più lotti, l’operatore economico dovrà soddisfare il requisito considerando la somma dei fatturati corrispondenti ai relativi lotti per il quale intende partecipare” e che, inoltre, all’art. 19.4, il bando prevede che “Considerato l’interesse primario di aggiudicazione di tutti i lotti della presente procedura, si procederà all’aggiudicazione di un ulteriore lotto al medesimo concorrente nel solo caso in cui non vi siano altre offerte valide ovvero nel caso in cui rimangano, a seguito dell’aggiudicazione, lotti disponibili”, si conferma che, in caso di offerta per più lotti, può essere dimostrato il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria tramite la somma dei fatturati relativi ai due lotti di maggiore importo di canone per i quali si intende partecipare.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Si richiede se nello specchio acqueo assentitile in concessione sia possibile istallare un pontile galleggiante parallelo alla banchina

Risposta:

In merito al succitato quesito si precisa quanto segue:

I concessionari dei lotti di tipologia A e B potranno posizionare pontili galleggianti all’interno dello specchio acqueo in concessione, fermo restando che non dovrà essere occupato lo spazio del bacino di evoluzione al canale di accesso interno dell’Avamporto, individuato negli elaborati allegati al bando. I concessionari dei lotti di tipologia C potranno posizionare pontili galleggianti paralleli alla banchina in concessione, fermo restando che non dovrà essere occupato il bacino di evoluzione ubicato all’interno del canale, come individuato negli elaborati allegati al bando ed a condizione che la profondità di occupazione del pontile e delle imbarcazioni all’ormeggio non superi i mt. 8 dal ciglio banchina, al fine di non interferire con la navigabilità in sicurezza all’interno del canale.