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Chiarimento

  • Spett.le Ente, con la presente siamo gentilmente a porre il seguente quesitio: - in riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria, siamo a chiedere se in caso di RTI ognuno dei componenti del raggruppamento dovrà produrre n. 2 referenze bancarie o se le stesse debbano essere prodotte solo dalla mandataria. In attesa di un gentile riscontro porgiamo cordiali saluti.

    Domanda del: 18/04/2019 aggiornata il 18/04/2019
  • In merito al suddetto quesito si precisa quanto segue:

    Si conferma che le due referenze bancarie richieste come requisito di capacità economica e finanziaria devono necessariamente essere prodotte da ciascun componente del RTI cioè sia dall’impresa mandataria che dalle imprese mandanti e ciò in virtù del fatto che l'Anac in un parere di precontenzioso ha dichiarato che …"In materia di R.T.I., se è pacifico che i requisiti generali di carattere morale e di affidabilità devono essere posseduti da ciascuna delle imprese riunite singolarmente, per quanto concerne i requisiti di ordine speciale non può adottarsi un criterio unitario, essendo piuttosto necessario distinguere tra requisiti di capacità economico-finanziaria e requisiti di capacità tecnico-professionale: mentre il cumulo costituisce la regola ai fini della dimostrazione dei requisiti di natura tecnica, la medesima regola non vale in caso di requisiti di natura economico-finanziaria, in ordine ai quali occorre considerare il regime di responsabilità che vige nei confronti della Stazione Appaltante in capo alle imprese raggruppate. Nel caso in cui sussista un regime di responsabilità solidale nei confronti della pubblica amministrazione in capo a tutte le imprese raggruppate, la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria in capo al raggruppamento partecipante deve essere condotta nei confronti delle singole imprese, onde garantire la possibilità alla S.A. di potersi rivolgere efficacemente a fini risarcitori all’una o all’altra delle imprese raggruppate" ....

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