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Buonasera, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: Visto l’art. 9 del “Disciplinare di gara” ove si specifica, come da Codice Appalti, che “non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice”, si chiede di confermare: a) che non siano da considerare subappalti eventuali attività fornite in virtù di contratti continuativi sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura in oggetto b) che in tale caso il fornitore non debba presentare in fase di gara la documentazione richiesta al suddetto art. 9 del Disciplinare (vedi DGUE art. 80). Si ringrazia per l'attenzione, cordiali saluti
Domanda del: 23/11/2020 aggiornata il 23/11/2020 -
Buongiorno, si conferma che: a) Come previsto all’art. 9 del Disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 105, comma 3., lettera c bis, per le forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto, le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari, in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto. b) Si conferma che in fase di partecipazione alla gara non è necessaria la dichiarazione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 da parte dei soggetti di cui alla lettera c bis del comma 3 dell’art. 105 del Codice.