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Chiarimento

  • Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti: visto il punto 7.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale nello specifico lettera p) del “Disciplinare di gara”: “Il concorrente deve possedere l’accreditamento secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per almeno il 30% delle analisi di laboratorio necessarie a completare il profilo di indagine per i campioni previsti in progetto, pari a totali num. 326, come indicate nell’Elaborato progettuale GEN.B - Piano di Caratterizzazione e, quindi, possedere almeno num. 98/326 analisi certificate.", e visto il punto 2.4.1 Caratterizzazione chimica dell’elaborato “A.1 Relazione generale – piano di indagine”: “I Laboratori che parteciperanno alla gara dovranno essere accreditati per le analisi chimiche presso “ACCREDIA”, l’Ente Italiano di Accreditamento, e dovranno essere in possesso dell’accreditamento per almeno l’80% delle prove chimiche elencate nella tabella 2.4 - Parametri chimici da analizzare.” si chiede di chiarire se per il calcolo dei parametri, occorre riferirsi al 30% (come da disciplinare) o all’80% (come da Piano di indagine); Si chiede, inoltre, attraverso un esempio pratico e ai fini di effettuare il corretto calcolo dei parametri, se la percentuale da considerare va calcolata sulle singole analisi dei metalli o sulle analisi della famiglia dei metalli. Grazie Distinti saluti

    Domanda del: 30/11/2020 aggiornata il 30/11/2020
  • 1. In merito al numero minimo di analisi accreditate relative al punto 7.3 de Disciplinare di gara, si veda la FAQ n. 5; 2. Si comunica che il requisito previsto nell’ elaborato progettuale denominato “A.1 RELAZIONE GENERALE - PIANO DI INDAGINE. CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI NEL GOLFO DI OLBIA” alla pag. 67 e che cita: “I Laboratori che parteciperanno alla gara dovranno essere accreditati per le analisi chimiche presso “ACCREDIA”, l’Ente Italiano di Accreditamento, e dovranno essere in possesso dell’accreditamento per almeno l’80% delle prove chimiche elencate nella tabella 2.4 - Parametri chimici da analizzare” non deve essere preso in considerazione in quanto trattasi di un mero refuso e per tanto il calcolo dovrà essere effettuato per il 30% come riportato nella precedente FAQ n. 5.

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