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Chiarimento

  • Buongiorno, con la presente si inoltrano i seguenti quesiti: - Come riportato nelle note della "Tabelle 2.4 - Parametri chimici da analizzare" a pag 67 dell’ allegato A1 “Relazione Generale – Piano di Indagine. Caratterizzazione dei sedimenti marini del Golfo di Olbia”, si chiede di confermare che le sostanze aggiuntive (Cromo VI, Vanadio, Alluminio, Ferro, Idrocarburi C>12, Sommatoria T.e. PCDD, PCDF e PCB diossina simili) non debbano essere ricercate e che, qualora siano richieste dagli Enti di controllo, queste saranno contabilizzate con nuovi prezzi concordati tra la S.A e l’aggiudicatario; - si chiede conferma la dimostrazione dei requisiti richiesti ai punti 7.2 c) e 7.3 g) per l’attività secondaria “Carotaggi e campioni”, possa essere sostituita dalla certificazione SOA OS20B di classe adeguata; - si chiede conferma che la bonifica bellica non debba essere inserita tra i subappalti in quanto attività specialistica; - Come specificato a pag 19 del Capitolato Speciale di Appalto, Il cronoprogramma accorpa l’accantieramento, la bonifica da ordigni bellici e le autorizzazioni connesse a quest’ultima in 15 giorni. Da esperienze pregresse, i tempi autorizzativi per l’inizio delle attività ed i tempi legati al rilascio dell’ Attestato di Bonifica Bellica, entrambi a cura di (....), sono di 30 giorni ognuna per un totale di 60 giorni. Si chiede conferma che effettivamente le tempistiche autorizzative cui sopra rientrino nei 15 giorni indicati nel cronoprogramma e, qualora vi sia uno sforamento, la S.A. procederà alla sospensione di termini per portare a compimento il servizio o a concedere proroga; - Sempre a pag 19 del CAP, vi è riportato: “…ultimata una prima quota parte della ricerca e bonifica, verrà prodotta la necessaria certificazione da parte dell’Appaltatore e chiesta l’autorizzazione, sempre all’Autorità Militare, all’esecuzione del servizio nei punti già bonificati”. Da questo si evince che la bonifica bellica dovrà essere svolta per step. Si chiede di fornire delle specifiche ulteriori; - si chiede di chiarire come sarà attribuito il punteggio dell’offerta tecnica relativa alle caratteristiche dei mezzi di perforazione, fornendo un esempio di calcolo; - si chiede di confermare che i servizi analoghi per la comprova dei requisito cui al punto 7.3 g), a) del Disciplinare, debbano comprendere contemporanemanete analisi chimiche, ecotossicologiche e fisiche eseguite su sedimenti; - si chiede di chiarire cosa si intenda per possesso di almeno n. 98 su 326 analisi certificate, requisito richiesto al punto 7.3 r) del Disciplinare, dato che l’accreditamento ai sensi della norma UNI CEI NEN ISO 17025:2018, si riferisce ai metodi analitici utilizzati e non alle analisi svolte; - dato che a pag 32 del CAP si fa presente che la verifica della presenza di ordigni bellici sarà compensata a misura, si chiede di indicare il costo unitario per punto che codesta spettabile S.A. ha previsto per la stessa; - si chiede di chiarire il numero esatto di aree da indagare. Sui documenti di gara vi sono indicazioni contrastanti (n. 131, n. 138 e sommandole per tipologia n. 162; - Come requisito indispensabile per partecipare alla procedura da parte dei laboratori privati, si chiede se sia necessario il possesso della certificazione Accredia secondo la norma UNI 17025:2018 che copra il 30% delle analisi di laboratorio, come indicato al punto 7.3 r) del Disciplinare, l’ 80 % delle prove chimiche sui sedimenti (Rif. Art. pag 16-17 del CAP) o se più verosimilmente sia richiesto l’accreditamento di tutti i parametri utilizzati ai fini della classificazione di qualità dei materiali, ovvero le determinazioni previste per le analisi chimiche e per le analisi ecotossicologiche, come previsto dal Piano di Caratterizzazione e peraltro prescritto dalla normativa di riferimento (D.Lgs 173/2016, “ALLEGATO TECNICO”, Paragrafo 2.2, sottoparagrafo “Qualità del dato” e Paragrafo 2.7, sottoparagrafo “Classificazione ponderata”).

    Domanda del: 01/12/2020 aggiornata il 01/12/2020
  • 1. Si conferma quanto riportato a pag. 67 dell’elaborato progettuale denominato “A.1 RELAZIONE GENERALE - PIANO DI INDAGINE. CARATTERIZZAZIONE DEI SEDIMENTI MARINI NEL GOLFO DI OLBIA” e cioè che le sostanze aggiuntive non verranno eseguite a meno di indicazioni differenti da parte degli Enti di controllo e che in tal caso le stesse analisi saranno contabilizzate con nuovi prezzi concordati tra la S.A e l’aggiudicatario. 2. Si conferma che nel novero dei Servizi considerati analoghi si possano ricomprendere anche attività di carotaggi e campionamenti in acqua, della medesima tipologia, eseguite nell'ambito di LAVORI e non di SERVIZI. Tuttavia, la comprova del requisito deve essere fornita, secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice, come prescritto al punto 7.3, lett. g), del Disciplinare di gara: “In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione nonché del buon esito dei servizi erogati; - certificazioni rilasciate dai committenti attestanti il buon esito dei servizi con specificazione dell'oggetto del contratto, del periodo di esecuzione e del codice CIG e delle relative fatture quietanziate; - copia dei contratti e/o capitolati speciali da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti con buon esito. In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: - originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione, nonché del buon esito dei servizi erogati; - copia dei contratti e relativi capitolati se presenti da cui emerga con precisione la descrizione dei servizi svolti ed il periodo di durata e delle relative fatture quietanziate; - (in aggiunta a quanto sopra) eventuale dichiarazione del committente privato circa l'esecuzione dei servizi dichiarati dal concorrente e del buon esito dei servizi erogati. 3. Le attività di ricerca di ordigni bellici potranno essere subappaltate come previsto del Capitolato speciale d’appalto, all’art. 19 e 23, e all’art. 9 del Disciplinare di gara, in misura e secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, con particolare ma non esaustivo riferimento, all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 4. Si conferma le tempistiche indicate nel cronoprogramma e, qualora vi sia uno sforamento, non imputabile all’appaltatore, la S.A. procederà alla sospensione di termini per portare a compimento il servizio o a concedere proroga. 5. La dicitura “Ultimata una prima quota-parte della ricerca e bonifica” non è da intendersi come se la bonifica bellica dovrà essere svolta per step, ma secondo l’organizzazione d’impresa dell’appaltatore. 6. Il punteggio relativo alle caratteristiche dei mezzi di perforazione verrà attribuito dalla commissione giudicatrice in base a quanto specificato al paragrafo 18.2 e 18.2 lettera b, prendendo in considerazione tutte le offerte pervenute in relazione a quanto descritto nelle relative relazioni, partendo da un coefficiente minimo pari, per esempio a Zero, per il diametro di liner utilizzato e della carota resa previsto in progetto, e un coefficiente pari per esempio ad Uno, per il diametro di liner utilizzato e della carota resa offerto, reputati dalla commissione idonei all’ottenimento dello scopo, ottenendo dei coefficienti da 0 a 1 per ogni concorrente, i quali andranno moltiplicati per il punteggio massimo di 20 punti, il concorrente che offre quanto già previsto in progetto otterrà: 0 x 20 = 0; il concorrente ritenuto di aver presentato la migliore offerta otterrà: 1 x 20 =20; 7. I servizi analoghi per la comprova dei requisiti di cui al punto 7.3 g), a) del Disciplinare di gara, potranno essere anche quelli che non abbiano previsto la contemporanea esecuzione sui sedimenti marini delle analisi chimiche, ecotossicologiche e fisiche; 8. Si vedano a tal proposito le Faq n. 5,6 e 9; 9. Trattandosi di n. 138 punti di campionamento come previsto anche nell’Elaborato E2 Stima Costi della Sicurezza, alla voce S.004, per un importo complessivo di € 19.320,00 ne scaturisce che l’importo unitario sarà pari a € 140,00. 10. Le aree da indagare previste negli elaborati di gara potranno essere fino ad un massimo di n. 138. 11. Si vedano a tal proposito le Faq n. 5,6 e 9.

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