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Buongiorno Spett.le Stazione Appaltante, la presente per richiedere gentilmente quanto segue: "Con riferimento al requisito previsto nel disciplinare al paragrafo “Requisiti di Capacità Economica Finanziaria” dell’art. 5 “Requisiti di partecipazione e cause di esclusione” (pag. 16) relativo al possesso di un fatturato in lavori specificamente riconducibili alla categoria prevalente (OG7), eseguiti nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno pari all’importo della categoria prevalente (€ 205.305.803,46), si chiede a Codesta Spett.le Stazione Appaltante di volerne ridefinire, in sede di esercizio del proprio potere di autotutela, la portata. In proposito, occorre considerare che: (i) la disposizione di cui all’art.84, comma 7, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 della quale il requisito costituisce precipitato applicativo non fa riferimento ai 5 migliori anni né contiene, più in generale, un limite temporale per l’individuazione dei lavori eseguiti; (ii) il contesto degli ultimi anni duramente colpito dalla pandemia e dall’incremento eccezionale dei prezzi delle materie prime oggettivamente non consente a numerose imprese di soddisfare un requisito così stringente come quello richiesto in gara e suscettibile di limitare in modo significativo la platea dei possibili concorrenti; (iii) la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che nemmeno l’astratta possibilità di costituire un raggruppamento temporaneo di imprese o di ricorrere all’avvalimento potrebbe superare le suindicate criticità poiché tale possibilità non esclude che la preclusione alla possibile partecipazione individuale dell’impresa (quale è quella evidenziata) si concreti in un vulnus al principio del favor partecipationis e, quindi, in una lesione sia della sfera giuridica dell’impresa che non può partecipare alla gara individualmente (non essendo sufficiente la propria volontà, è necessario incontrare la coincidente e discrezionale volontà di altre imprese), nonché delle finalità pubblicistiche a base della normativa in materia. Alla luce dei rilievi svolti, essendo il requisito richiesto ingiustificatamente restrittivo, si confida in un riesame da parte di Codesta Spett.le Stazione Appaltante in linea con l’art. 84, comma 7, lett. b), del D.Lgs. 50/2016."
Domanda del: 23/05/2023 aggiornata il 23/05/2023 -
In merito al succitato quesito si comunica quanto segue:
Al fine della verifica della capacità professionale di cui all’art. 84, comma 7, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la norma stabilisce che per appalti superiori ad € 100 milioni la Stazione Appaltante possa richiedere al concorrente di dimostrare di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria prevalente. Tuttavia, come evidenziato da codesto operatore economico, la norma non specifica l’arco temporale per la dimostrazione del requisito, rinviando evidentemente alla lex specialis della procedura la relativa disciplina. Verificato l’allegato XVII del medesimo D.Lgs 50/2016, denominato mezzi di prova, nella parte II) relativa alla capacità tecnica che prevede l’elenco dei lavori eseguiti negli ultimi 5 anni, al fine di consentire la massima partecipazione alla presente procedura, questa Stazione Appaltante ha ritenuto di estendere l’arco temporale ai migliori 5 dei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, in analogia a quanto previsto dall’art. 84, comma 7, lettera a) per la cifra d’affari per appalti di importo superiore a € 20 milioni. Il predetto criterio, stante l’importanza della gara e l’entità dell’importo posto a base d’asta, si ritiene pertinente e congruo rispetto allo scopo perseguito. In ogni caso, come già indicato in un precedente quesito, al fine di soddisfare il requisito è consentito ricorrere all’istituto dell’avvalimento.