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Chiarimento

  • al fine di assicurare il rispetto del principio del favor partecipationis ed essendo l’appalto di importo di € 55.653.309,98 (di cui € 1.616.283,88 per oneri per la progettazione definitiva, € 880.901,16 per oneri progettazione esecutiva, € 53.156.124,94) si chiede di confermare che per il requisito di capacità economica finanziaria previsto al punto 5.2.2 (lavori) l’operatore economico, debba possedere e dichiarare una cifra d’affari pari a 2 volte l’importo a base di gara (€106.312.249,88) inteso come cifra d’affari generale/fatturato globale (e quindi chiedendo come documentazione per la comprova dei requisiti i bilanci della società), in quanto il codice degli appalti all’art.84 comma 7 comma b recita: Per gli appalti di lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni di euro, oltre alla presentazione dell`attestazione dei requisiti di qualificazione di cui all`articolo 83, la stazione appaltante può richiedere requisiti aggiuntivi finalizzati: ….comma b) alla verifica della capacità professionale per gli appalti per i quali viene richiesta la classifica illimitata. In tal caso il concorrente fornisce evidenza di aver eseguito lavori per entità e tipologia compresi nella categoria individuata come prevalente a quelli posti in appalto opportunamente certificati dalle rispettive stazioni appaltanti, tramite presentazione del certificato di esecuzione lavori; tale requisito si applica solo agli appalti di lavori di importo superiore a 100 milioni di euro.

    Domanda del: 08/08/2023 aggiornata il 08/08/2023
  • Si conferma che il disciplinare di gara richiede esclusivamente il possesso del requisito di capacità economico finanziaria di cui all’art. 84, comma 7, lett. a); tale requisito potrà essere comprovato nei modi consentiti dalla normativa vigente. Il riferimento all’art. 84, comma 7, lett. b) è frutto di mero errore materiale.

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