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Chiarimento

  • Spett.le Stazione appaltante, si chiede un cortese riscontro alle richieste di chiarimento trasmesse dalla sottoscritta società prima della pubblicazione dell’avviso di rettifica, per cui non è stata fornita specifica risposta. Nello specifico si pongono le seguenti richieste di chiarimento:

    1. Secondo quanto previsto dall’art 6 del disciplinare di gara, in caso di ricorso all’avvalimento è richiesta la presentazione della ``dichiarazione di avvalimento``. Si chiede di mettere a disposizione il modello richiamato nell’articolo o di confermare che sia possibile produrre una dichiarazione su proprio format;

    2. Si chiede di confermare che in caso di partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese sia necessario che ciascuna impresa compili il proprio Allegato 1bis “domanda di partecipazione concorrente plurisoggettivo” ma che sia dovuto il pagamento di una sola marca da bollo da 16,00 euro;

    3. Si chiede di confermare che in caso di partecipazione alla presente fase di gara di un operatore economico plurisoggettivo, a seguito del superamento della fase di prequalifica per il possesso dei requisiti, lo stesso possa modificare le % di partecipazione al Costituendo RTI (dichiarate nell’allegato 1 bis) nella successiva fase di gara, ovvero quanto verrà presentata offerta tecnica ed economica, quindi a seguito della pubblicazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica da parte di codesta spettabile stazione appaltante;

    4. si chiede di confermare che è facoltà dell`operatore economico partecipante, che si presenta come Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, indicare come soggetto incaricato della progettazione un professionista ovvero un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti esterno al RTI offerente, fermo restando che il possesso dei requisiti di progettazione richiesti nel disciplinare di gara verranno dimostrati dal soggetto indicato per la progettazione;

    5. si chiede di confermare che un singolo professionista possa ricoprire più ruoli tra quelli previsti nel ``Gruppo di lavoro minimo`` di cui all`art 5.2.1 del disciplinare di gara, nel rispetto dei requisiti richiesti per ciascun ruolo;

    6. Si chiede di confermare che il requisito di cui all`art 5.2.2.1 del disciplinare di gara possa essere comprovato, ai sensi dell`art 86 comma 1 del D.lgs 50/2016, con qualsiasi mezzo idoneo documentale e che pertanto sia possibile dimostrare il requisito tramite la presentazione dei bilanci di esercizio da cui risulti la relativa voce di ricavo. Distinti saluti

    Domanda del: 08/08/2023 aggiornata il 08/08/2023
  • Si fornisce di seguito riscontro ai singoli quesiti formulati:

    1. la dichiarazione di avvalimento potrà essere prodotta su format predisposto dal concorrente, purché conforme all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

    2. La compilazione e la presentazione dell’Allegato 1 bis è unica e cumulativa per tutto il raggruppamento. Ciascun componente del RTI compilerà e sottoscriverà digitalmente l’unico modulo.

    3. Non è possibile anticipare alla presente fase valutazioni di casi specifici ed attinenti alla successiva fase di offerta. Le eventuali modifiche al RTI in fase di offerta saranno ammesse nei casi previsti dalla normativa vigente.

    4. Come previsto dal paragrafo 4 del disciplinare di gara “Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 59, comma 1-bis, del Codice dei contratti e degli articoli 79, comma 7 e 92, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso in cui l’operatore economico non sia in possesso di attestazione SOA che lo qualifica anche per la progettazione, deve indicare o associare in raggruppamento temporaneo eterogeneo il progettista.”

    5. Un singolo professionista può rivestire uno o più ruoli all’interno del Gruppo di lavoro minimo, purché, ovviamente, in possesso dei relativi requisiti.

    6. Il requisito potrà essere comprovato nei modi consentiti dalla normativa vigente.

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