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Chiarimento

  • PREMESSA. Il prospetto riepilogativo di cui all’Allegato 8, riporta per i lotti B, in colonna 14, la durata massima dei lavori in anni 3, ed in colonna 15, la data di inizio attività di cantieristica navale dalla stipula della concessione, in anni 2. RICHIESTA DI CHIARIMENTO. Relativamente alla durata massima dei lavori, è calcolata a partire dalla data di stipula della Convenzione? Il fatto che la durata massima dei lavori (3 anni) è superiore alla data di inizio attività (entro 2 anni dalla stipula Concessione), lascia intendere che l’attività di cantieristica navale possa essere iniziata prima del termine dei lavori edili di costruzione del fabbricato? In caso affermativo, in che modo?

    Domanda del: 27/11/2024 aggiornata il 27/11/2024
  • Si conferma che la durata dei lavori è calcolata a decorrere dalla data di stipula della concessione demaniale marittima. L’inizio dell’attività è previsto con un termine inferiore (2 anni) rispetto alla conclusione dei lavori (3 anni ) in quanto, una volta ultimata la sistemazione di almeno una parte dei piazzali e realizzato il sistema di alaggio e varo, la stessa può essere avviata. Si specifica che il termine massimo di conclusione dei lavori è riferito all’ultimazione degli interventi complessivi di infrastrutturazione del lotto assentito in concessione e non solo dei fabbricati, se previsti.

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